Art. 47 
 
Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
                           PNRR e nel PNC 
 
  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
generazionali e di genere ((e per promuovere l'inclusione  lavorativa
delle persone disabili)), in  relazione  alle  procedure  ((afferenti
agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con  le
risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,  nonche'
dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'. 
  ((3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono,  altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
presente   comma   e'   trasmessa   alle   rappresentanze   sindacali
aziendali.)) 
  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
((dell'offerta, di criteri)) orientati a  promuovere  l'imprenditoria
giovanile, ((l'inclusione lavorativa  delle  persone  disabili,))  la
parita' di genere e l'assunzione di giovani,  con  eta'  inferiore  a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato
tenendo, tra l'altro,  conto  dei  principi  di  libera  concorrenza,
proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del
contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in
relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi
dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in
termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  ((e  di  tasso  di
occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione
dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori
medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo
restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario
dell'offerta  ((l'aver  assolto,  al  momento   della   presentazione
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68, e)) l'assunzione dell'obbligo  di  assicurare((,  in  caso  di
aggiudicazione del contratto,)) una  quota  pari  almeno  al  30  per
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del  contratto  o
per la realizzazione di attivita' ad  esso  connesse  o  strumentali,
((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.)) 
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
  a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
((dell'articolo))  3  della  legge  1°  marzo  2006,  n.   67,((degli
articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26  marzo
2001, n. 151; 
  b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
  c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale
prevista come  requisito  di  partecipazione,  ((persone  disabili)),
giovani,  con  eta'  inferiore  a  trentasei  anni,   e   donne   per
l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di  attivita'  ad
esso connesse o strumentali; 
  d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
  ((d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato  gli  obblighi  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;)) 
  e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254. 
  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al  comma  3,
al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla  gravita'  della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo
previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'
per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento  ((afferenti  agli))  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di  gara,  negli  avvisi  e   negli   inviti   ((dei   requisiti   di
partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota  inferiore,
dandone adeguata  e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del
contratto, la tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi
puntualmente  indicati  ne  rendano   l'inserimento   impossibile   o
contrastante  con  obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di
efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio  nonche'  di
ottimale impiego delle risorse pubbliche 
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, ((con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita')),  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  ((sono
definiti)) le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste
dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
di clausole da inserire  nei  bandi  di  gara  ((differenziati))  per
settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. 
  9. I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2,  3  e  3-bis))
sono  pubblicati  sul  profilo   del   committente,   nella   sezione
«Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento (CE)  del  10  febbraio  2021,  n.
          2021/240 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  istituisce  uno   strumento   di   sostegno
          tecnico), si veda nei  riferimenti  normativi  all'articolo
          43. 
              - Per il regolamento (CE)  del  12  febbraio  2021,  n.
          2021/241 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
          resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          43. 
              - Si riporta l'articolo 46, del decreto legislativo  11
          aprile 2006, n. 198 (Codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 46 (Rapporto  sulla  situazione  del  personale
          (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3  e
          4). - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano  oltre
          cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto  almeno
          ogni due anni sulla situazione  del  personale  maschile  e
          femminile in ognuna delle professioni ed in relazione  allo
          stato di assunzioni,  della  formazione,  della  promozione
          professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o  di
          qualifica, di altri fenomeni di mobilita',  dell'intervento
          della Cassa integrazione guadagni, dei  licenziamenti,  dei
          prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione
          effettivamente corrisposta. 
                2. Il rapporto di cui al comma 1  e'  trasmesso  alle
          rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e  al
          consigliere regionale di parita', che elaborano i  relativi
          risultati trasmettendoli alla consigliera o al  consigliere
          nazionale di parita',  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunita'
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
                3.  Il  rapporto  e'  redatto  in  conformita'   alle
          indicazioni definite nell'ambito  delle  specificazioni  di
          cui al comma 1 dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con proprio decreto. 
                4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
          al comma  1  non  trasmettano  il  rapporto,  la  Direzione
          regionale del lavoro, previa segnalazione dei  soggetti  di
          cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
          sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano  le
          sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  per  un  anno  dei
          benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.». 
              - Si riporta l'articolo 17, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
                «Art.  17  (Obbligo  di  certificazione).  -  1.   Le
          imprese, sia pubbliche sia private, qualora  partecipino  a
          bandi  per  appalti  pubblici  o   intrattengono   rapporti
          convenzionali    o    di    concessione    con    pubbliche
          amministrazioni, sono tenute a  presentare  preventivamente
          alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante  che
          attesti di essere in regola con le norme  che  disciplinano
          il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.». 
              - Si riporta l'articolo 44, del decreto legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero): 
                «Art. 44 (Azione  civile  contro  la  discriminazione
          (Legge 6 marzo 1998, n. 40,  art.  42)).  -  1.  Quando  il
          comportamento   di   un   privato    o    della    pubblica
          amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi
          razziali, etnici, linguistici,  nazionali,  di  provenienza
          geografica   o   religiosi,    e'    possibile    ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
                2. Alle controversie previste dal  presente  articolo
          si  applica  l'articolo  28  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150. 
                3. - 7. 
                8.  Chiunque  elude  l'esecuzione  di  provvedimenti,
          diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi  dal
          giudice nelle controversie previste dal  presente  articolo
          e' punito ai sensi  dell'articolo  388,  primo  comma,  del
          codice penale. 
                9. 
                10. Qualora il datore di lavoro ponga  in  essere  un
          atto  o  un  comportamento  discriminatorio  di   carattere
          collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in
          modo  immediato  e  diretto   i   lavoratori   lesi   dalle
          discriminazioni, il ricorso puo'  essere  presentato  dalle
          rappresentanze  locali   delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
                11.  Ogni  accertamento  di  atti   o   comportamenti
          discriminatori ai sensi dell'articolo 43posti in essere  da
          imprese alle quali siano stati accordati benefici ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture, e' immediatamente comunicato  dal  tribunale  in
          composizione monocratica, secondo le modalita' previste dal
          regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o
          enti pubblici  che  abbiano  disposto  la  concessione  del
          beneficio,   incluse   le   agevolazioni   finanziarie    o
          creditizie, o dell'appalto.  Tali  amministrazioni  o  enti
          revocano il beneficio e, nei casi  piu'  gravi,  dispongono
          l'esclusione del responsabile per  due  anni  da  qualsiasi
          ulteriore  concessione  di   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
                12. Le regioni, in collaborazione con le  province  e
          con i comuni,  con  le  associazioni  di  immigrati  e  del
          volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
          del  presente  articolo  e  dello  studio   del   fenomeno,
          predispongono centri di osservazione, di informazione e  di
          assistenza  legale  per  gli   stranieri,   vittime   delle
          discriminazioni per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o
          religiosi.». 
              - Si riporta l'articolo 4, del  decreto  legislativo  9
          luglio   2003,   n.    215    (Attuazione    delladirettiva
          2000/43/CEper la parita'  di  trattamento  tra  le  persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica): 
                «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1.  I
          giudizi civili avverso gli atti e i  comportamenti  di  cui
          all'articolo  2  sono  regolati   dall'articolo28deldecreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  In   caso   di
          accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come
          definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si  applica,
          altresi', l'articolo44, comma 11, deldecreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286. 
                2.   Chi   intende   agire   in   giudizio   per   il
          riconoscimento   della    sussistenza    di    una    delle
          discriminazioni di cui all'articolo  2  e  non  ritiene  di
          avvalersi delle procedure  di  conciliazione  previste  dai
          contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il  tentativo  di
          conciliazione ai sensi  dell'articolo  410  del  codice  di
          procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro  con
          le      amministrazioni      pubbliche,      ai       sensi
          dell'articolo66deldecreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, anche tramite le associazioni di cui  all'articolo  5,
          comma 1. 
                3. - 6. 
                7.  Resta  salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma
          1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta l'articolo 4, del  decreto  legislativo  9
          luglio   2003,   n.    216    (Attuazione    delladirettiva
          2000/78/CEper la  parita'  di  trattamento  in  materia  di
          occupazione e di condizioni di lavoro): 
                «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei  diritti).  -  1.
          All'articolo15, comma 2, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300,
          dopo la parola «sesso» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  di
          handicap, di eta' o  basata  sull'orientamento  sessuale  o
          sulle convinzioni personali». 
                2.  I  giudizi  civili   avverso   gli   atti   e   i
          comportamenti  di  cui   all'articolo   2   sono   regolati
          dall'articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150. In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
          discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente
          decreto, si  applica,  altresi',  l'articolo44,  comma  11,
          deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                3.   Chi   intende   agire   in   giudizio   per   il
          riconoscimento   della    sussistenza    di    una    delle
          discriminazioni di cui all'articolo  2  e  non  ritiene  di
          avvalersi delle procedure  di  conciliazione  previste  dai
          contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il  tentativo  di
          conciliazione ai sensi  dell'articolo  410  del  codice  di
          procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro  con
          le      amministrazioni      pubbliche,      ai       sensi
          dell'articolo66deldecreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165,  anche  tramite  le  rappresentanze  locali   di   cui
          all'articolo 5. 
                4. - 7. 
                8.  Resta  salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma
          1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta l'articolo 3, della legge 1°  marzo  2006,
          n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle  persone  con
          disabilita' vittime di discriminazioni): 
                «Art.  3(Tutela  giurisdizionale).  -  1.  I  giudizi
          civili  avverso  gli  atti  e  i   comportamenti   di   cui
          all'articolo  2  sono  regolati   dall'articolo28deldecreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
                2. - 4.». 
              - Si riporta l'articolo 35 e  55-quinquies,del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e  donna,  a  norma  dell'articolo  6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 35  (Divieto  di  licenziamento  per  causa  di
          matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1,2e6)). -
          1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti
          individuali e collettivi, o in regolamenti,  che  prevedano
          comunque  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  delle
          lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle  e  si
          hanno per non apposte. 
                2. Del pari nulli  sono  i  licenziamenti  attuati  a
          causa di matrimonio. 
                3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume  che
          il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
          dal  giorno  della   richiesta   delle   pubblicazioni   di
          matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
          la celebrazione stessa, sia stato  disposto  per  causa  di
          matrimonio. 
                4.  Sono  nulle  le   dimissioni   presentate   dalla
          lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che  siano
          dalla medesima confermate  entro  un  mese  alla  Direzione
          provinciale del lavoro. 
                5. Al datore di lavoro e' data  facolta'  di  provare
          che  il  licenziamento  della  lavoratrice,  avvenuto   nel
          periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a  causa
          di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: 
                  a)  colpa  grave  da   parte   della   lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                  b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui  essa
          e' addetta; 
                  c) ultimazione della prestazione per  la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine. 
                6. Con il provvedimento che dichiara la nullita'  dei
          licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e'  disposta  la
          corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata  dal
          lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al  giorno
          della riammissione in servizio. 
                7.  La  lavoratrice  che,   invitata   a   riassumere
          servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
          trattamento previsto per le dimissioni  per  giusta  causa,
          ferma restando la corresponsione  della  retribuzione  fino
          alla data del recesso. 
                8. A tale scopo il  recesso  deve  essere  esercitato
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dal   ricevimento
          dell'invito. 
                9. Le disposizioni precedenti si applicano  sia  alle
          lavoratrici dipendenti  da  imprese  private  di  qualsiasi
          genere, escluse  quelle  addette  ai  servizi  familiari  e
          domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici,  salve
          le clausole di miglior favore previste per  le  lavoratrici
          nei contratti collettivi ed individuali di lavoro  e  nelle
          disposizioni legislative e regolamentari.» 
                «Art. 55-quinquies (Procedimento per la tutela contro
          le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
          e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
          divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
                2. Alle controversie previste dal  presente  articolo
          si  applica  l'articolo  28  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150. 
                3. - 7. 
                8. In caso di accertata violazione del divieto di cui
          all'articolo  55-ter,  da  parte  di  soggetti  pubblici  o
          privati ai quali siano stati accordati  benefici  ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture, il  giudice  da'  immediata  comunicazione  alle
          amministrazioni  pubbliche  o  enti  pubblici  che  abbiano
          disposto  la   concessione   dei   benefici,   incluse   le
          agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
          amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
          gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile  per  due
          anni da qualsiasi  ulteriore  concessione  di  agevolazioni
          finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
                9. Chiunque non ottempera  o  elude  l'esecuzione  di
          provvedimenti, diversi dalla condanna al  risarcimento  del
          danno, resi dal giudice  nelle  controversie  previste  dal
          presente articolo e' punito con  l'ammenda  fino  a  50.000
          euro o l'arresto fino a tre anni.». 
              - Si riporta l'articolo 54 del decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
                «Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre
          1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5,  eart.  31,  comma
          2;legge  9  dicembre  1977,  n.  903,  art.  6-bis,   comma
          4;decreto legislativo 9 settembre 1994,  n.  566,  art.  2,
          comma 2;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). - 1.
          Le lavoratrici non possono  essere  licenziate  dall'inizio
          del periodo di gravidanza fino al termine  dei  periodi  di
          interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
          al compimento di un anno di eta' del bambino. 
                2. Il divieto di licenziamento opera  in  connessione
          con lo stato oggettivo di  gravidanza,  e  la  lavoratrice,
          licenziata nel corso del periodo in cui opera  il  divieto,
          e'  tenuta  a  presentare  al  datore  di   lavoro   idonea
          certificazione dalla quale  risulti  l'esistenza  all'epoca
          del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
                3. Il divieto di licenziamento  non  si  applica  nel
          caso: 
                  a) di  colpa  grave  da  parte  della  lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                  b) di cessazione  dell'attivita'  dell'azienda  cui
          essa e' addetta; 
                  c) di ultimazione della prestazione per la quale la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine; 
                  d) di esito negativo della prova;  resta  fermo  il
          divieto di discriminazione  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 
                4. Durante il periodo nel quale opera il  divieto  di
          licenziamento, la lavoratrice non puo' essere  sospesa  dal
          lavoro,  salvo  il  caso  che   sia   sospesa   l'attivita'
          dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,  sempreche'
          il  reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.   La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a seguito di licenziamento collettivo ai  sensi  dellalegge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  salva
          l'ipotesi di collocamento  in  mobilita'  a  seguito  della
          cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al  comma  3,
          lettera b). 
                5. Il  licenziamento  intimato  alla  lavoratrice  in
          violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,  e'
          nullo. 
                6. E' altresi' nullo il licenziamento  causato  dalla
          domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per  la
          malattia del bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore. 
                7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
          cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
          anche al padre lavoratore per la durata del congedo  stesso
          e si estende fino al compimento di  un  anno  di  eta'  del
          bambino.  Si  applicano  le   disposizioni   del   presente
          articolo, commi 3, 4 e 5. 
                8. L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          da euro 10.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
          misura ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di
          licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso  del
          minore  nel  nucleo  familiare.   In   caso   di   adozione
          internazionale,  il  divieto  opera   dal   momento   della
          comunicazione della proposta  di  incontro  con  il  minore
          adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma,  lettera
          d), della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
          modificazioni, ovvero  della  comunicazione  dell'invito  a
          recarsi   all'estero   per   ricevere   la   proposta    di
          abbinamento.». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al lavoro  dei  disabili),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 68, del 23 marzo 1999, S.O. n. 57. 
              - Si riporta l'articolo 7, del decreto  legislativo  30
          dicembre   2016,   n.   254   (Attuazione    delladirettiva
          2014/95/UEdel Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22
          ottobre 2014, recante modifica alladirettiva  2013/34/UEper
          quanto  riguarda  la  comunicazione  di   informazioni   di
          carattere  non  finanziario   e   di   informazioni   sulla
          diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
          grandi dimensioni): 
                «Art. 7 (Dichiarazioni volontarie  di  carattere  non
          finanziario conformi). - 1. I soggetti  diversi  da  quelli
          ricompresi nell'ambito di applicazione di cui  all'articolo
          2  che,  su  base   volontaria,   redigono   e   pubblicano
          dichiarazioni individuali o consolidate non  finanziarie  e
          che si attengono a quanto  disposto  dal  presente  decreto
          legislativo, possono  apporre  su  dette  dichiarazioni  la
          dicitura di conformita' allo stesso. Nel  caso  in  cui  la
          revisione  legale  sia  svolta  dal   collegio   sindacale,
          l'attivita' di controllo di cui all'articolo 3,  comma  10,
          e' svolta da un altro soggetto abilitato  allo  svolgimento
          della revisione legale dei conti. 
                2.  Le  dichiarazioni  volontarie  di  carattere  non
          finanziario conformi al presente decreto  legislativo  sono
          redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3,  se
          su base individuale, e 4, se su base  consolidata,  tenendo
          conto delle dimensioni in termini di numero di  dipendenti,
          di valori  di  bilancio  e  dello  svolgimento  o  meno  di
          attivita'    transfrontaliera,    secondo    criteri     di
          proporzionalita', in modo che non sia comunque  compromessa
          la corretta comprensione  dell'attivita'  svolta,  del  suo
          andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto. 
                3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  redigono
          dichiarazioni volontarie di carattere non  finanziario,  su
          base individuale o consolidata, conformi a quanto  previsto
          dai  commi  1  e  2,  possono  derogare  alle  disposizioni
          sull'attivita' di controllo di cui  all'articolo  3,  comma
          10, e comunque riportare  la  dicitura  di  conformita'  al
          presente decreto legislativo purche': 
                  a)  la  dichiarazione  indichi   chiaramente,   sia
          nell'intestazione  e  sia  al  suo  interno,   il   mancato
          assoggettamento  della  stessa  alla  citata  attivita'  di
          controllo; 
                  b)  alla  data  di   chiusura   dell'esercizio   di
          riferimento  siano  soddisfatti  almeno  due  dei  seguenti
          limiti dimensionali: 
                    1)  numero  di  dipendenti  durante   l'esercizio
          inferiore a duecentocinquanta; 
                    2) totale dello stato  patrimoniale  inferiore  a
          20.000.000 di euro; 
                    3) totale dei ricavi netti delle vendite e  delle
          prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.». 
              - Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti   pubblici   di
          servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
          progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli tra enti nell'ambito del  settore  pubblico
          di cui all'articolo 5, alla composizione della  commissione
          giudicatrice e ai curricula dei  suoi  componenti  ove  non
          considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero
          secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   devono   essere
          pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,  nella
          sezione «Amministrazione trasparente»,  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui aldecreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione  con  le  modalita'  previste
          daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Gli  atti  di
          cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente.  Fatti  salvi  gli  atti  a  cui  si   applica
          l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati  gli
          effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla  data
          di pubblicazione sul profilo del committente. 
                2. Tutte le  informazioni  inerenti  gli  atti  delle
          amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori
          relativi alla programmazione, alla scelta  del  contraente,
          all'aggiudicazione e all'esecuzione di  lavori,  servizi  e
          forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e  i  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli di  cui  all'articolo  5,  sono  gestite  e
          trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
          Contratti  pubblici  dell'ANAC  attraverso  le  piattaforme
          telematiche ad  essa  interconnesse  secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo  213,  comma  9.  L'ANAC  garantisce,
          attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,
          la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
          riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo  162,
          la trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
          dell'Unione   europea   e   la   pubblicazione   ai   sensi
          dell'articolo  73.  Gli  effetti  degli  atti  oggetto   di
          pubblicazione ai sensi del presente comma  decorrono  dalla
          data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti anche  attraverso  la  messa  a  disposizione  di
          piattaforme telematiche interoperabili con  la  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici per la gestione  di  tutte
          le fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici  secondo  le
          modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 
                4. Le stazioni appaltanti sono tenute  ad  utilizzare
          le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
          regole di cui all'articolo 44. 
                4-bis. L'interscambio dei dati e degli  atti  tra  la
          Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il
          sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
          229, e le piattaforme  telematiche  ad  essa  interconnesse
          avviene, nel rispetto del principio di unicita'  del  luogo
          di   pubblicazione   e   di   unicita'   dell'invio   delle
          informazioni, in  conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia di interoperabilita'. L'insieme dei  dati  e  delle
          informazioni  condivisi  costituiscono  fonte   informativa
          prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio  di
          contratti.  Per  le  opere  pubbliche  si  applica   quanto
          previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229.».