((Art. 47 ter 
 
  Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 
 
  1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'articolo  117,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti  pubblici
          o privati, titolari di concessioni di  lavori,  di  servizi
          pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
          in vigore del presente codice, non affidate con la  formula
          della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara  ad
          evidenza pubblica secondo il diritto  dell'Unione  europea,
          sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta  per
          cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
          alle concessioni di importo di importo pari o  superiore  a
          150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
          ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per
          la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
          delle  professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere
          realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i
          soggetti  pubblici,  ovvero  da  societa'  direttamente   o
          indirettamente  controllate  o  collegate  per  i  soggetti
          privati,  ovvero  tramite  operatori  individuati  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
          Per i titolari di concessioni autostradali, ferme  restando
          le altre disposizioni del presente comma, la quota  di  cui
          al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 
                2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
          adeguano alle predette disposizioni entro  il  31  dicembre
          2022. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia'
          in essere si adeguano alle predette disposizioni  entro  il
          31 dicembre 2020. 
                (Omissis).».