((Art. 47 ter Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. La restante parte puo' essere realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2022. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. (Omissis).».