Art. 48 
 
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
                                e PNC 
 
  1. In relazione  alle  procedure  ((afferenti  agli))  investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.)) 
  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione Europea. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice
del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
articolo 23. 
  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al  31  dicembre
2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo
215,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Con
provvedimento del  Presidente  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)), sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma,  e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli  elaborati  di
cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.  50  del
2016, occorrenti  per  l'espressione  del  parere,  e  sono  altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art. 207 (Disposizioni  urgenti  per  la  liquidita'
          delle  imprese  appaltataci).  -  1.  In   relazione   alle
          procedure disciplinate  daldecreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
          una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
          contratti senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla  medesima  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte o i  preventivi,
          ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
          le procedure disciplinate dal medesimo decreto  legislativo
          avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino alla data  del  31  dicembre  2021,
          l'importo  dell'anticipazione  prevista  dall'articolo  35,
          comma 18, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
          puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
          compatibilmente con le risorse annuali stanziate  per  ogni
          singolo   intervento   a   disposizione   della    stazione
          appaltante. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 26, comma 6, del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti  pubblici),  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 44. 
              - Si riportano gli  articoli  63  e  125,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                Le eccezioni di cui ai punti 2)  e  3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                    c) nella misura strettamente  necessaria  quando,
          per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante   da   eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.» 
                «Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
          indizione di gara). - 1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono
          ricorrere a una procedura negoziata senza previa  indizione
          di gara nei seguenti casi: 
                  a) quando, in risposta a una procedura  con  previa
          indizione di gara,  non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, purche' le  condizioni  iniziali  dell'appalto
          non siano sostanzialmente  modificate.  Un'offerta  non  e'
          ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza  con
          l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  inadeguata,  salvo
          modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
          aggiudicatore e ai requisiti specificati nei  documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso o non soddisfa i criteri  di  selezione
          stabiliti dall'ente aggiudicatore a  norma  degli  articoli
          80, 135, 136; 
                  b) quando un appalto e' destinato solo a  scopi  di
          ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e  non
          per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca  e  di
          sviluppo,   purche'   l'aggiudicazione   dell'appalto   non
          pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi  che
          perseguano, segnatamente, questi scopi; 
                  c) quando i lavori,  servizi  e  forniture  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o   nell'acquisizione   di   un'opera   d'arte   odi    una
          rappresentazione artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi  tecnici.
          L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
          non  esistono  sostituti  o   alternative   ragionevoli   e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
                    3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
          di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
          punto si applica  solo  quando  non  esistono  sostituti  o
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto. 
                  d) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivanti   da    eventi
          imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini  stabiliti
          per le procedure aperte, per le procedure ristrette  o  per
          le procedure negoziate precedute da indizione di  gara  non
          possono essere  rispettati.  Le  circostanze  invocate  per
          giustificare l'estrema urgenza non devono essere  in  alcun
          caso imputabili all'ente aggiudicatore; 
                  e) nel caso di appalti di  forniture  per  consegne
          complementari  effettuate  dal   fornitore   originario   e
          destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti  o
          all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,  qualora
          il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
          ad  acquistare  forniture  con   caratteristiche   tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; 
                  f) per nuovi lavori  o  servizi  consistenti  nella
          ripetizione  di  lavori  o   servizi   analoghi   assegnati
          all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori  hanno
          assegnato un appalto  precedente,  a  condizione  che  tali
          lavori o servizi siano conformi a un  progetto  a  base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo  123.  Il  progetto  a  base  di  gara  indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
          al momento dell'indizione della gara per il primo  progetto
          e gli enti aggiudicatori, quando  applicano  l'articolo  35
          tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori  o
          i servizi successivi; 
                  g) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',  quando  e'
          possibile,  in  presenza  di  un'occasione  particolarmente
          vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
          prezzo e' sensibilmente  inferiore  ai  prezzi  normalmente
          praticati sul mercato; 
                  i)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose presso un  fornitore
          che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o  presso
          il liquidatore in caso di procedura di  insolvenza,  di  un
          accordo con i creditori o di procedure analoghe; 
                  l)  quando  l'appalto  di  servizi  consegue  a  un
          concorso   di   progettazione   organizzato   secondo    le
          disposizioni del presente codice ed e' destinato,  in  base
          alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere
          aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di
          progettazione   sono   invitati    a    partecipare    alle
          negoziazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 125 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104  (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo): 
                Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche).  -  1.
          Nei giudizi che riguardano le procedure  di  progettazione,
          approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e  degli
          insediamenti   produttivi   e   relative    attivita'    di
          espropriazione, occupazione e  asservimento,  di  cui  alla
          parte II, titolo III, capo  IV  deldecreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni  del  presente
          Capo, con esclusione dell'articolo  122,  si  applicano  le
          seguenti previsioni. 
                2. In sede di pronuncia del provvedimento  cautelare,
          si   tiene   conto   delle   probabili   conseguenze    del
          provvedimento stesso per tutti gli  interessi  che  possono
          essere lesi, nonche'  del  preminente  interesse  nazionale
          alla  sollecita  realizzazione  dell'opera,  e,   ai   fini
          dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta  anche
          la irreparabilita' del pregiudizio per  il  ricorrente,  il
          cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
          aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 
                3.  Ferma   restando   l'applicazione   degliarticoli
          121e123, al di  fuori  dei  casi  in  essi  contemplati  la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
                4. Le disposizioni del comma  3  si  applicano  anche
          alle controversie relative: 
                  a) alle  procedure  di  cui  all'articolo  140  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  b) alle procedure di progettazione, approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
                  c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
          decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98convertito  inlegge  15
          luglio 2011, n. 111.». 
              -  Per  l'articolo  23,  commi  5  e  6,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), si veda nei riferimenti  normativi  all'articolo
          44. 
              - Si riporta l'articolo 59, commi 1, 1-bise 1-ter,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del
          contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal  titolo
          VII  deldecreto  legislativo  3  luglio   2017,   n.   117,
          nell'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis. 
                1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice e del regolamento di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado  di  dimostrarli,  scelto  tra  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  46,  comma  1;  le  imprese   attestate   per
          prestazioni di progettazione e  costruzione  documentano  i
          requisiti per lo svolgimento della progettazione  esecutiva
          laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
          proprio staff di progettazione. 
                1-ter. Il ricorso agli affidamenti di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 14, comma  3,  della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi),  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 24-bis. 
              - Si riporta l'articolo 23, commi 1, lettera h)  e  13,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).  -  1.
          La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  progetto
          definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                (Omissis). 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                (Omissis). 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 44. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 9,  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55: 
                «Art. 1 (Modifiche alcodice dei  contratti  pubblicie
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - (Omissis). 
                9. Il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  in
          sede  di  espressione  di   parere,   fornisce   anche   la
          valutazione di congruita' del costo. Le amministrazioni, in
          sede  di  approvazione  dei  progetti   definitivi   o   di
          assegnazione delle risorse,  indipendentemente  dal  valore
          del  progetto,   possono   richiedere   al   Consiglio   la
          valutazione di congruita' del  costo,  che  e'  resa  entro
          trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni
          richiedenti possono comunque procedere. 
                (Omissis).».