Art. 49 
 
              Modifiche alla disciplina del subappalto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo
1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo.»; 
      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale.». 
  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
  ((b-bis)  al  comma  7,  secondo  periodo,  le   parole   da:   «la
certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo 81»;)) 
    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.». 
  3. Le amministrazioni competenti: 
    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, come modificato  dall'((articolo  53))  del  presente
decreto; 
    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 105, commi 2 e 5,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 
                2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,
          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30
          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
                (Omissis). 
                5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma  11,  e
          fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  medesimo  comma,
          l'eventuale subappalto non  puo'  superare  il  trenta  per
          cento dell'importo delle opere e  non  puo'  essere,  senza
          ragioni obiettive, suddiviso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 18, del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55: 
                «Art. 1 (Modifiche alcodice dei  contratti  pubblicie
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - (Omissis). 
                18. Fino al 31 dicembre 2023, sono  altresi'  sospese
          l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del  terzo
          periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
          in sede di  gara,  di  cui  all'articolo  80  del  medesimo
          codice, riferite al subappaltatore. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 105, commi 1 e 14,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
          opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
          contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto  previsto
          dall'articolo 106, comma 1,  letterad),  il  contratto  non
          puo' essere  ceduto,  non  puo'  essere  affidata  a  terzi
          l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni
          oggetto del contratto di  appalto,  nonche'  la  prevalente
          esecuzione delle lavorazioni relative  al  complesso  delle
          categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita'  di
          manodopera.   E'   ammesso   il   subappalto   secondo   le
          disposizioni del presente articolo; 
                (Omissis). 
                14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
          subappalto, deve garantire gli stessistandardqualitativi  e
          prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto   e
          riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e
          normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il
          contraente principale, inclusa l'applicazione dei  medesimi
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le
          attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle
          caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
          lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano
          incluse nell'oggetto  sociale  del  contraente  principale.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il citato articolo 105, commi 2, 5, 7 e 8,
          del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato,  a  decorrere  dal  1°  novembre  2021,   dalla
          presente legge: 
                «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 
                2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare. 
                Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di
          cui all'articolo  30,  previa  adeguata  motivazione  nella
          determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
          delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
          le prestazioni o le lavorazioni oggetto  del  contratto  di
          appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario  in  ragione
          delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
          quelle di cui all'articolo  89,  comma  11,  dell'esigenza,
          tenuto  conto  della  natura  o  della  complessita'  delle
          prestazioni  o  delle   lavorazioni   da   effettuare,   di
          rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e  piu'
          in generale dei luoghi di lavoro e di  garantire  una  piu'
          intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute  e
          sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio  di
          infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori  siano
          iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi
          ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo  1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190,  ovvero  nell'anagrafe
          antimafia degli esecutori istituita  dall'articolo  30  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
                L'affidatario  comunica  alla  stazione   appaltante,
          prima  dell'inizio   della   prestazione,   per   tutti   i
          sub-contratti  che  non  sono  subappalti,  stipulati   per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
                (Omissis). 
                5.(Abrogato). 
                (Omissis). 
                7. L'affidatario deposita il contratto di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore
          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
          agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la
          dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma
          tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.  Il
          contratto di  subappalto,  corredato  della  documentazione
          tecnica, amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata
          dagli atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente
          l'ambito  operativo   del   subappalto   sia   in   termini
          prestazionali che economici. 
                8. Il contraente principale e il subappaltatore  sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma  13,
          lettere  a)  e  c),   l'appaltatore   e'   liberato   dalla
          responsabilita' solidale di cui al primo periodo. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 81, del citato decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 53. 
              - Si riporta  l'articolo  105,  comma  16,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 
                16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo   8,   comma   10-bis,   del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art. 8 (Altre disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici). - (Omissis). 
                10-bis.   Al   Documento   unico    di    regolarita'
          contributiva e' aggiunto quello  relativo  alla  congruita'
          dell'incidenza della  manodopera  relativa  allo  specifico
          intervento, secondo le modalita' indicate con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve
          le procedure i cui bandi o  avvisi  sono  pubblicati  prima
          della data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali  di  cui  al  periodo
          precedente. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  91,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degliarticoli 1e2 della  legge  13  agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 91 (Informazione antimafia). - (Omissis). 
                7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
                «(Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).».