Art. 50 
 
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
                                e PNC 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
della stazione appaltante o  dal  contratto  per  l'adozione  ((delle
determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
e PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di  cui  all'articolo
2, comma 9-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  titolare  del
potere sostitutivo in caso  di  inerzia,  d'ufficio  o  su  richiesta
dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
Europea. 
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50. 
  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento (CE)  del  10  febbraio  2021,  n.
          2021/240 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  istituisce  uno   strumento   di   sostegno
          tecnico), si veda nei  riferimenti  normativi  all'articolo
          43. 
              - Per il regolamento (CE)  del  12  febbraio  2021,  n.
          2021/241 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
          resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          43. 
              - Si riporta l'articolo 5, del decreto-legge 16  luglio
          2020, n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
          l'innovazione  digitale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art.  5  (Sospensione   dell'esecuzione   dell'opera
          pubblica).  -  1.  Fino  al  30  giugno  2023,  in   deroga
          all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, la sospensione, volontaria o coattiva,  dell'esecuzione
          di lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche
          di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
          35  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche   se   gia'
          iniziati,  puo'  avvenire,  esclusivamente,  per  il  tempo
          strettamente  necessario  al  loro  superamento,   per   le
          seguenti ragioni: 
                  a) cause previste da disposizioni di legge  penale,
          dal  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure   di
          prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.  159,  nonche'   da   vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea; 
                  b)  gravi  ragioni  di  ordine   pubblico,   salute
          pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
          opere, ivi  incluse  le  misure  adottate  per  contrastare
          l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
                  c)  gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a
          incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
          relazione alle modalita' di superamento delle quali non  vi
          e' accordo tra le parti; 
                  d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
                2. La  sospensione  e'  in  ogni  caso  disposta  dal
          responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste
          dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma  4.
          Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere  b)  e  d),  su
          parere del collegio consultivo tecnico di cui  all'articolo
          6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa
          proposta della stazione appaltante, da adottarsi  entro  il
          termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso
          collegio della  sospensione  dei  lavori,  autorizzano  nei
          successivi dieci giorni  la  prosecuzione  dei  lavori  nel
          rispetto  delle  esigenze  sottese  ai   provvedimenti   di
          sospensione adottati, salvi i casi di assoluta  e  motivata
          incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione
          dei lavori. 
                3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il
          collegio consultivo tecnico, entro  quindici  giorni  dalla
          comunicazione della sospensione  dei  lavori  ovvero  della
          causa che potrebbe determinarla, adotta una  determinazione
          con  cui  accerta  l'esistenza  di  una  causa  tecnica  di
          legittima sospensione dei lavori e indica le modalita', tra
          quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e  le
          eventuali  modifiche  necessarie  da   apportare   per   la
          realizzazione  dell'opera  a  regola  d'arte.  La  stazione
          appaltante provvede nei successivi cinque giorni. 
                4. Nel caso in cui la prosecuzione  dei  lavori,  per
          qualsiasi motivo,  ivi  incluse  la  crisi  o  l'insolvenza
          dell'esecutore anche in caso di concordato con  continuita'
          aziendale   ovvero    di    autorizzazione    all'esercizio
          provvisorio  dell'impresa,  non  possa  procedere  con   il
          soggetto   designato,   ne',   in   caso    di    esecutore
          plurisoggettivo,  con  altra  impresa  del   raggruppamento
          designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori
          ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere
          del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi
          tecnici ed economici sia comunque, anche in base al  citato
          parere, possibile o preferibile proseguire con il  medesimo
          soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla  procedura
          di  cui  all'articolo  108,  commi  3  e  4,  del   decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  la  risoluzione  del
          contratto, che opera di diritto,  e  provvede  secondo  una
          delle seguenti alternative modalita': 
                  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta   dei
          lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
          previa convenzione, di  altri  enti  o  societa'  pubbliche
          nell'ambito del quadro economico dell'opera; 
                  b) interpella progressivamente i soggetti che hanno
          partecipato  alla  originaria  procedura   di   gara   come
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento del completamento  dei
          lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e  alle
          condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; 
                  c) indice una nuova procedura per l'affidamento del
          completamento dell'opera; 
                  d) propone alle autorita' governative la nomina  di
          un  commissario  straordinario  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' necessarie al completamento dell'opera  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 14  giugno  2019,
          n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali  e
          contrattuali    originariamente     previsti,     l'impresa
          subentrante, ove possibile e  compatibilmente  con  la  sua
          organizzazione, prosegue i lavori anche  con  i  lavoratori
          dipendenti   del   precedente   esecutore   se   privi   di
          occupazione. 
                5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche  in
          caso di ritardo dell'avvio o  dell'esecuzione  dei  lavori,
          non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella
          sua compiuta realizzazione per un numero di giorni  pari  o
          superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la
          realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta
          giorni  per  ogni  anno  previsto  o   stabilito   per   la
          realizzazione dell'opera, da calcolarsi a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                6. Salva l'esistenza di uno dei casi  di  sospensione
          di  cui  al  comma  1,  le  parti  non   possono   invocare
          l'inadempimento della controparte o di altri  soggetti  per
          sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di   realizzazione
          dell'opera ovvero le prestazioni connesse  alla  tempestiva
          realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia  in  fase
          cautelare che di  merito,  il  giudice  tiene  conto  delle
          probabili conseguenze del provvedimento  stesso  per  tutti
          gli  interessi  che  possono  essere  lesi,   nonche'   del
          preminente interesse  nazionale  o  locale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della  domanda  cautelare,  il  giudice  valuta  anche   la
          irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore  economico,
          il cui interesse  va  comunque  comparato  con  quello  del
          soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.  In
          ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la  sua
          eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi
          non puo' essere ritenuto prevalente rispetto  all'interesse
          alla realizzazione dell'opera pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 9 bis, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 
                9-bis. L' organo di  governo  individua  un  soggetto
          nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
          unita' organizzativa cui attribuire il  potere  sostitutivo
          in caso di inerzia. Nell'ipotesi di  omessa  individuazione
          il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente
          generale o, in mancanza, al dirigente preposto  all'ufficio
          o in  mancanza  al  funzionario  di  piu'  elevato  livello
          presente nell'amministrazione.  Per  ciascun  procedimento,
          sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione  e'
          pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben
          visibile  nella  homepage,  l'indicazione  del  soggetto  o
          dell'unita' organizzativa a cui  e'  attribuito  il  potere
          sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai  sensi
          e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in  caso
          di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  32,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 32 (Fasi delle  procedure  di  affidamento).  -
          (Omissis). 
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   l'articolo   113-bis,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art.  113-bis  (Termini   di   pagamento.   Clausole
          penali).  -  1.  I  pagamenti  relativi  agli  acconti  del
          corrispettivo di appalto sono  effettuati  nel  termine  di
          trenta giorni decorrenti dall'adozione  di  ogni  stato  di
          avanzamento  dei  lavori,  salvo  che   sia   espressamente
          concordato nel contratto un diverso termine,  comunque  non
          superiore  a   sessanta   giorni   e   purche'   cio'   sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di
          pagamento  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo   di
          appalto sono emessi contestualmente  all'adozione  di  ogni
          stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
          non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 
                2. All'esito positivo del collaudo o  della  verifica
          di conformita', e comunque entro un termine non superiore a
          sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del
          procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini
          dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il
          relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta
          giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo
          o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia
          espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,
          comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato
          di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
          codice civile. 
                3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4,  comma
          6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                4. I contratti di appalto  prevedono  penali  per  il
          ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e
          proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
          prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il
          ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera
          compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille
          dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in
          relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,
          e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10
          per cento di detto ammontare netto contrattuale.».