Art. 51 
 
          Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2: 
        2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  ((fermi  restando))  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza  che  siano  scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;)) 
        2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 
  ((b-bis) all'articolo 2-ter:)) 
  ((1) al comma 1, lettera a), le parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;)) 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti  delle  interrogazioni»
sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno,»;)) 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «su parere»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,»; 
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al  contenuto  della  determinazione  ((del   collegio))
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente»; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  ((f-bis)  all'articolo  10,  dopo  il  comma  2  e'   inserito   il
seguente:)) 
  ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro  per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190
del 18 luglio  1975,  con  riferimento  agli  immobili  di  interesse
culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42: 
  a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 
  b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
sedicesimo della superficie del pavimento; 
  c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;)) 
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo  1  del  decreto-legge
((n. 76 del 2020))  nella  formulazione  antecedente  alle  modifiche
apportate con il presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - 1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti
          pubblici nel settore delle  infrastrutture  e  dei  servizi
          pubblici, nonche' al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga
          agli articoli 36, comma 2, e  157,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,   si   applicano   le   procedure   di
          affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  determina
          a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di due mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento,  aumentati
          a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera  b).  Il
          mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
                2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e  forniture,  ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          139.000 euro. In tali casi la stazione  appaltante  procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di  piu'
          operatori  economici,  fermo  restando  il   rispetto   dei
          principi di cui all'articolo 30 del  codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50; 
                  a-bis) nelle aree del cratere sismico di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016; 
                  b)  procedura  negoziata,  senza  bando,   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          previa consultazione di almeno cinque operatori  economici,
          ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di  rotazione
          degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una   diversa
          dislocazione   territoriale   delle    imprese    invitate,
          individuati in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi  di  operatori  economici,  per  l'affidamento   di
          servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
          architettura e l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
          pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
          lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
          inferiore a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  un
          milione di euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni
          appaltanti  danno  evidenza  dell'avvio   delle   procedure
          negoziate   di   cui   alla   presente   lettera    tramite
          pubblicazione di un avviso  nei  rispettivi  siti  internet
          istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura  di
          affidamento, la cui pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla
          lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
          euro 40.000,  contiene  anche  l'indicazione  dei  soggetti
          invitati. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 2, commi  1  e  2,  del  citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici in relazione  all'aggiudicazione  dei
          contratti  pubblici  sopra  soglia).  -  1.  Al   fine   di
          incentivare gli investimenti  pubblici  nel  settore  delle
          infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al  fine  di
          far fronte alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito
          delle misure di  contenimento  e  dell'emergenza  sanitaria
          globale  del  COVID-19,  si  applicano  le   procedure   di
          affidamento e la disciplina dell'esecuzione  del  contratto
          di  cui  al  presente  articolo  qualora  la  determina   a
          contrarre  o  altro  atto   di   avvio   del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
          rispetto dei termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti procedono  all'affidamento  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura,  inclusa  l'attivita'
          di progettazione, di importo pari o superiore  alle  soglie
          di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016 n. 50, mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,
          previa  motivazione  sulla  sussistenza   dei   presupposti
          previsti  dalla  legge,  la   procedura   competitiva   con
          negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo
          64 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  per  i  settori
          ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per  i  settori
          speciali, in  ogni  caso  con  i  termini  ridotti  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  2-ter,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-ter (Norme per  favorire  l'attuazione  delle
          sinergie  all'interno  del  gruppo  Ferrovie  dello   Stato
          italiane). - 1. Allo scopo di favorire  una  piu'  efficace
          attuazione delle sinergie  previste  dall'articolo  49  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 21  giugno  2017,  n.  96,  anche
          mediante   la   razionalizzazione    degli    acquisti    e
          l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo  alle  societa'
          del gruppo Ferrovie dello Stato: 
                  a) fino al 30 giugno 2023 le  societa'  del  gruppo
          Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in
          deroga alla disciplina  deldecreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, ad eccezione  delle  norme  che  costituiscono
          attuazione      delle      disposizioni      delledirettive
          2014/24/UEe2014/25/UE,  apposite  convenzioni  al  fine  di
          potersi avvalere delle prestazioni di beni e  servizi  rese
          dalle altre societa' del gruppo; 
                  b) fino al 30 giugno 2023  e'  consentito  ad  ANAS
          S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro,
          stipulati dalle societa' del gruppo  Ferrovie  dello  Stato
          per gli acquisti unitari di  beni  e  servizi  appartenenti
          alla stessa categoria merceologica  e  legati  alla  stessa
          funzione, non direttamente strumentali  ai  propri  compiti
          istituzionali.». 
              - Si riporta l'articolo 3, commi 1, 2 e 3,  del  citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Verifiche  antimafia   e   protocolli   di
          legalita'). - 1. Al fine di potenziare  e  semplificare  il
          sistema delle verifiche  antimafia  per  corrispondere  con
          efficacia e celerita' alle  esigenze  degli  interventi  di
          sostegno  e  rilancio  del   sistema   economico-produttivo
          conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del  COVID-19,
          fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
          si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del  decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
          avviati  su  istanza  di  parte,  che  hanno   ad   oggetto
          l'erogazione di  benefici  economici  comunque  denominati,
          erogazioni,   contributi,    sovvenzioni,    finanziamenti,
          prestiti, agevolazioni e pagamenti da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
          non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
          banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34. 
                2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
          riguardanti  l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,  si
          procede mediante il rilascio della informativa  liberatoria
          provvisoria, immediatamente conseguente alla  consultazione
          della  Banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione
          antimafia ed alle risultanze delle banche dati  di  cui  al
          comma 3, anche quando l'accertamento  e'  eseguito  per  un
          soggetto che risulti non  censito,  a  condizione  che  non
          emergano  nei  confronti  dei  soggetti   sottoposti   alle
          verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
          84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
          settembre   2011,   n.   159.   L'informativa   liberatoria
          provvisoria consente di stipulare, approvare o  autorizzare
          i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, sotto condizione risolutiva, ferme  restando  le
          ulteriori   verifiche   ai   fini   del   rilascio    della
          documentazione  antimafia  da  completarsi  entro  sessanta
          giorni. 
              3.  Al  fine  di   rafforzare   l'effettivita'   e   la
          tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2,  si
          procede  mediante  la  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  nonche'
          tramite  l'immediata   acquisizione   degli   esiti   delle
          interrogazioni,  anche  demandate  al   gruppo   interforze
          tramite  il  «Sistema  di  indagine»  gestito  dal   Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          del Ministero dell'interno, di tutte  le  ulteriori  banche
          dati disponibili. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 5, commi  1  e  2,  del  citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5  (Sospensione   dell'esecuzione   dell'opera
          pubblica).  -  1.  Fino  al  30  giugno  2023,  in   deroga
          all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, la sospensione, volontaria o coattiva,  dell'esecuzione
          di lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche
          di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
          35  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche   se   gia'
          iniziati,  puo'  avvenire,  esclusivamente,  per  il  tempo
          strettamente  necessario  al  loro  superamento,   per   le
          seguenti ragioni: 
                  a) cause previste da disposizioni di legge  penale,
          dal  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure   di
          prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.  159,  nonche'   da   vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea; 
                  b)  gravi  ragioni  di  ordine   pubblico,   salute
          pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
          opere, ivi  incluse  le  misure  adottate  per  contrastare
          l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
                  c)  gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a
          incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
          relazione alle modalita' di superamento delle quali non  vi
          e' accordo tra le parti; 
                  d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
                2. La  sospensione  e'  in  ogni  caso  disposta  dal
          responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste
          dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma  4.
          Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere  b)  e  d),  su
          parere del collegio consultivo tecnico di cui  all'articolo
          6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa
          proposta della stazione appaltante, da adottarsi  entro  il
          termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso
          collegio della  sospensione  dei  lavori,  autorizzano  nei
          successivi dieci giorni  la  prosecuzione  dei  lavori  nel
          rispetto  delle  esigenze  sottese  ai   provvedimenti   di
          sospensione adottati, salvi i casi di assoluta  e  motivata
          incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione
          dei lavori. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 6, del citato decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020,  n.  120,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1.  Fino  al
          30 giugno 2023 per  i  lavori  diretti  alla  realizzazione
          delle opere pubbliche di  importo  pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria,  presso  ogni  stazione
          appaltante,  la  costituzione  di  un  collegio  consultivo
          tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o  comunque  non
          oltre dieci giorni da tale data,  con  i  compiti  previsti
          dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la  rapida
          risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche  di
          ogni   natura   suscettibili   di   insorgere   nel   corso
          dell'esecuzione del contratto stesso. Per  i  contratti  la
          cui esecuzione sia gia' iniziata alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico
          e' nominato entro il termine di  trenta  giorni  decorrenti
          dalla medesima data. 
                2. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a
          scelta della stazione  appaltante,  da  tre  componenti,  o
          cinque in caso di motivata  complessita'  dell'opera  e  di
          eterogeneita' delle professionalita' richieste,  dotati  di
          esperienza e  qualificazione  professionale  adeguata  alla
          tipologia dell'opera, tra ingegneri,  architetti,  giuristi
          ed economisti con comprovata esperienza nel  settore  degli
          appalti delle concessioni e  degli  investimenti  pubblici,
          anche in relazione allo specifico oggetto del  contratto  e
          alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture   (BIM),   maturata    per    effetto    del
          conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che  siano
          in   grado   di   dimostrare   un'esperienza   pratica    e
          professionale  di  almeno  dieci  anni   nel   settore   di
          riferimento.  I  componenti  del  collegio  possono  essere
          scelti dalle parti  di  comune  accordo,  ovvero  le  parti
          possono concordare che ciascuna di esse nomini  uno  o  due
          componenti, individuati  anche  tra  il  proprio  personale
          dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
          lavoro autonomo o di collaborazione anche  continuativa  in
          possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
          terzo o il quinto componente, con funzioni  di  presidente,
          sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel  caso  in
          cui le parti  non  trovino  un  accordo  sulla  nomina  del
          presidente entro il termine indicato al comma 1, questo  e'
          designato entro i successivi cinque  giorni  dal  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
          interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
          di Trento e Bolzano o dalle  citta'  metropolitane  per  le
          opere  di  rispettivo  interesse.  Il  collegio  consultivo
          tecnico si intende costituito al momento della designazione
          del  terzo  o  del  quinto   componente.   All'atto   della
          costituzione  e'  fornita  al  collegio  consultivo   copia
          dell'intera documentazione inerente al contratto. 
                3. Nell'adozione  delle  proprie  determinazioni,  il
          collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
          con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
          ad audizioni informali  delle  parti  per  favorire,  nella
          risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche
          eventualmente insorte, la scelta della  migliore  soluzione
          per la celere esecuzione dell'opera  a  regola  d'arte.  Il
          collegio puo' altresi' convocare le  parti  per  consentire
          l'esposizione in contraddittorio delle rispettive  ragioni.
          L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
          tecnico viene valutata ai fini  della  responsabilita'  del
          soggetto agente per danno  erariale  e  costituisce,  salvo
          prova  contraria,  grave   inadempimento   degli   obblighi
          contrattuali;   l'osservanza   delle   determinazioni   del
          collegio consultivo tecnico e' causa  di  esclusione  della
          responsabilita' del soggetto  agente  per  danno  erariale,
          salvo il dolo. Le determinazioni  del  collegio  consultivo
          tecnico hanno la  natura  del  lodo  contrattuale  previsto
          dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
          diversa e motivata volonta'  espressamente  manifestata  in
          forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa  previsione
          di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
          sono adottate con atto sottoscritto dalla  maggioranza  dei
          componenti, entro il termine di quindici giorni  decorrenti
          dalla  data  della  comunicazione  dei   quesiti,   recante
          succinta  motivazione,  che  puo'  essere   integrata   nei
          successivi quindici giorni, sottoscritta dalla  maggioranza
          dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
          le  determinazioni  possono  essere  adottate  entro  venti
          giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le  decisioni  sono
          assunte  a  maggioranza.  Quando   il   provvedimento   che
          definisce il giudizio corrisponde interamente al  contenuto
          della determinazione della collegio consultivo, il  giudice
          esclude la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte
          vincitrice  che  non  ha   osservato   la   determinazione,
          riferibili al periodo successivo  alla  formulazione  della
          stessa, e la condanna al  rimborso  delle  spese  sostenute
          dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
          nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
          di  un'ulteriore  somma  di   importo   corrispondente   al
          contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'
          degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 
                4. Per le opere diverse da quelle di cui al  comma  1
          le parti possono comunque nominare un  collegio  consultivo
          tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
          1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
          tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 
                5.  Le   stazioni   appaltanti,   tramite   il   loro
          responsabile unico del procedimento, possono costituire  un
          collegio consultivo tecnico formato da tre  componenti  per
          risolvere  problematiche  tecniche  o  giuridiche  di  ogni
          natura  suscettibili  di   insorgere   anche   nella   fase
          antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese  le
          determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
          clausole e condizioni del bando o dell'invito,  nonche'  la
          verifica del possesso dei requisiti  di  partecipazione,  e
          dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale  caso
          due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
          terzo  componente   e'   nominato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti per le  opere  di  interesse
          nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
          e Bolzano o dalle citta'  metropolitane  per  le  opere  di
          interesse   locale.   Ferma   l'eventuale   necessita'   di
          sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
          appaltante con  uno  di  nomina  privata,  le  funzioni  di
          componente del  collegio  consultivo  tecnico  nominato  ai
          sensi del presente comma non sono incompatibili con  quelle
          di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
                6. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  sciolto  al
          termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
          in cui non ne e'  obbligatoria  la  costituzione,  in  data
          anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in  cui  ne
          e' obbligatoria la costituzione, il  collegio  puo'  essere
          sciolto dal 31  dicembre  2021  in  qualsiasi  momento,  su
          accordo tra le parti. 
                7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
          diritto a un compenso a carico delle parti e  proporzionato
          al valore dell'opera,  al  numero,  alla  qualita'  e  alla
          tempestivita' delle  determinazioni  assunte.  In  caso  di
          ritardo nell'assunzione delle  determinazioni  e'  prevista
          una decurtazione del compenso stabilito in  base  al  primo
          periodo da un decimo a  un  terzo,  per  ogni  ritardo.  Il
          compenso  e'  liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
          unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva  la
          emissione di parcelle di  acconto,  in  applicazione  delle
          tariffe richiamate dall'articolo  9  del  decreto-legge  24
          gennaio2012,   n.   1,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto
          e di quanto previsto dalle linee  guida  di  cui  al  comma
          8-ter. Non e'  ammessa  la  nomina  di  consulenti  tecnici
          d'ufficio.  I  compensi  dei  membri  del   collegio   sono
          computati all'interno del quadro economico dell'opera  alla
          voce spese impreviste. 
                8. Ogni componente del  collegio  consultivo  tecnico
          non   puo'   ricoprire    piu'    di    cinque    incarichi
          contemporaneamente e comunque non  puo'  svolgere  piu'  di
          dieci  incarichi  ogni  due  anni.  In  caso   di   ritardo
          nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo  superiore
          a  sessanta  giorni  nell'assunzione  anche  di  una   sola
          determinazione,  i  componenti  del  collegio  non  possono
          essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
          per  la  durata  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data  di
          maturazione  del   ritardo.   Il   ritardo   ingiustificato
          nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa  di
          decadenza  del  collegio  e,  in  tal  caso,  la   stazione
          appaltante  puo'  assumere  le  determinazioni  di  propria
          competenza prescindendo dal parere del collegio. 
                8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con  provvedimento  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida  volte
          a definire, nel rispetto di quanto stabilito  dal  presente
          articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
          incompatibilita' dei membri e del Presidente  del  collegio
          consultivo tecnico, i criteri  preferenziali  per  la  loro
          scelta, i parametri  per  la  determinazione  dei  compensi
          rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,
          nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
          al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte,  le
          modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
          coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi
          e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo  decreto,  e'
          istituito  presso  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, un  Osservatorio  permanente  per  assicurare  il
          monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
          A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
          a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
          collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,  entro
          cinque  giorni   dalla   loro   adozione.   Ai   componenti
          dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni   di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  8,  comma  1   del   citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Altre disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici).  -  1.  In  relazione  alle  procedure
          pendenti  disciplinate  daldecreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
          una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
          contratti senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla  medesima  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte o i  preventivi,
          ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
          le procedure disciplinate dal medesimo decreto  legislativo
          avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: 
                  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori  in
          via  di  urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,
          l'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 8, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016, nelle more della verifica dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo,  nonche'
          dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
          partecipazione alla procedura; 
                  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
          di esclusione dalla procedura,  l'obbligo  per  l'operatore
          economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
          consultazione sul posto dei documenti di  gara  e  relativi
          allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
          2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016esclusivamente
          laddove detto adempimento sia  strettamente  indispensabile
          in  ragione  della  tipologia,  del   contenuto   o   della
          complessita' dell'appalto da affidare; 
                  c)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,   si
          applicano  le  riduzioni  dei  termini  procedimentali  per
          ragioni di urgenza di  cui  agliarticoli  60,  comma  3,61,
          comma 6,62comma 5,74, commi 2 e 3, del decreto  legislativo
          n. 50 del 2016. Nella  motivazione  del  provvedimento  che
          dispone la riduzione dei  termini  non  e'  necessario  dar
          conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
          sussistenti; 
                  d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e
          forniture possono essere avviate anche in mancanza  di  una
          specifica previsione nei documenti di programmazione di cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          gia'  adottati,  a  condizione  che  entro  trenta   giorni
          decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  si  provveda   ad   un
          aggiornamento in conseguenza degli  effetti  dell'emergenza
          da COVID-19. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure  in  materia
          edilizia). - (Omissis). 
                2.  L'uso   temporaneo   puo'   riguardare   immobili
          legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta'  privata
          che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative
          di rilevante interesse pubblico o generale  correlate  agli
          obiettivi  urbanistici,   socio-economici   ed   ambientali
          indicati al comma 1. 
                2-bis.In deroga alle  disposizioni  del  decreto  del
          Ministro  per  la  sanita'  5   luglio   1975,   pubblicato
          nellaGazzetta Ufficialen.  190  del  18  luglio  1975,  con
          riferimento   agli   immobili   di   interesse   culturale,
          sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni  culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42: 
                  a)  l'altezza  minima  interna  utile  dei   locali
          adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a
          2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i  bagni,
          i gabinetti e i ripostigli; 
                  b)  per  ciascun  locale  adibito  ad   abitazione,
          l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo
          da assicurare un valore di fattore luce  diurna  medio  non
          inferiore  all'1  per  cento  e,  comunque,  la  superficie
          finestrata  apribile  non  deve  essere  inferiore   a   un
          sedicesimo della superficie del pavimento; 
                  c) ai fini della presentazione e del  rilascio  dei
          titoli abilitativi per il recupero e per la  qualificazione
          edilizia degli immobili di cui al presente  comma  e  della
          segnalazione  certificata  della  loro  agibilita',  si  fa
          riferimento  alle  dimensioni  legittimamente  preesistenti
          anche nel caso  di  interventi  di  ristrutturazione  e  di
          modifica di destinazione d'uso; 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  13,  comma  1  del   citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   13   (Accelerazione   del   procedimento   in
          conferenza di servizi). - 1. Fino al  30  giugno  2023,  in
          tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza  di
          servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'  in  facolta'   delle
          amministrazioni  procedenti  adottare  lo  strumento  della
          conferenza semplificata di cui  all'articolo  14-bis  della
          medesima legge, con le seguenti modificazioni: 
                  a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
          determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
          sessanta giorni; 
                  b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
          comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro  trenta
          giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per   il
          rilascio delle determinazioni di competenza  delle  singole
          amministrazioni,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una  riunione
          telematica di  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  nella
          quale prende atto  delle  rispettive  posizioni  e  procede
          senza ritardo alla stesura  della  determinazione  motivata
          conclusiva della conferenza di servizi verso la quale  puo'
          essere proposta opposizione dalle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990,  ai
          sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso
          acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni
          che non  abbiano  partecipato  alla  riunione  ovvero,  pur
          partecipandovi, non abbiano espresso la propria  posizione,
          ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
          a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  21,  comma  2  del   citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - (Omissis). 
                2. Limitatamente ai  fatti  commessi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno
          2023,  la  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di
          contabilita' pubblica per l'azione  di  responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e'
          limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
          alla condotta del soggetto agente  e'  da  lui  dolosamente
          voluta. La  limitazione  di  responsabilita'  prevista  dal
          primo periodo non si  applica  per  i  danni  cagionati  da
          omissione o inerzia del soggetto agente.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  4   del   citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici in relazione  all'aggiudicazione  dei
          contratti pubblici sopra soglia). - (Omissis). 
                4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori
          dell'edilizia   scolastica,    universitaria,    sanitaria,
          giudiziaria  e  penitenziaria,  delle  infrastrutture   per
          attivita'  di  ricerca  scientifica  e  per  la   sicurezza
          pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
          ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
          compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
          ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
          aggiornamenti, nonche' per gli interventi  funzionali  alla
          realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
          il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
          essi,  per  quanto  non  espressamente   disciplinato   dal
          presente   articolo,   le    stazioni    appaltanti,    per
          l'affidamento delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
          servizi e forniture nonche' dei  servizi  di  ingegneria  e
          architettura, inclusa l'attivita' di progettazione,  e  per
          l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
          salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di  cui  aldecreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli   derivanti   dalledirettive
          2014/24/UEe2014/25/UE, dei  principi  di  cui  agliarticoli
          30,34e42 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50e
          delle  disposizioni  in   materia   di   subappalto.   Tali
          disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
          messa  a  norma  o  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici
          destinati ad attivita' istituzionali, al fine di  sostenere
          le imprese ed i professionisti del  comparto  edile,  anche
          operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
          punto  di  vista  culturale  o  paesaggistico,  nonche'  di
          recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. 
                (Omissis).».