Art. 53 
 
Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
  strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
  di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 
 
  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo   35   del   ((decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50)), quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), del  ((decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120)), cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto,  le  stazioni
appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui  all'articolo  48,
comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione  agli
affidamenti di importo superiore  alle  predette  soglie,  aventi  ad
oggetto l'acquisto di beni  e  servizi  informatici,  in  particolare
basati sulla tecnologia  cloud,  nonche'  servizi  di  connettivita',
finanziati in tutto o  in  parte  con  le  risorse  previste  per  la
realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a  contrarre  o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  adottato  entro
il 31  dicembre  2026,  anche  ove  ricorra  la  rapida  obsolescenza
tecnologica delle soluzioni disponibili tale  da  non  consentire  il
ricorso ad altra procedura di affidamento. 
  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
giorni. 
  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza. 
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e  ((ai  tempi))  di  svolgimento  delle  procedure  di   affidamento
necessarie al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  specifici
obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR  nel  rispetto
dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo  ai
singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla  coerenza  tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali. 
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
l'esecuzione»; 
      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
informazioni   ((inerenti))   agli   atti    delle    amministrazioni
aggiudicatrici   e   degli   enti   aggiudicatori    relativi    alla
programmazione, alla  scelta  del  contraente,  all'aggiudicazione  e
all'esecuzione   di   lavori,   servizi    e    forniture    relativi
all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi  di
idee e di concessioni, compresi quelli di cui  all'articolo  5,  sono
gestite e trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalita'  indicate  all'articolo  213,
comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
riguardano  contratti  secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   la
trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi  dell'articolo  73.  Gli  effetti
degli atti oggetto di  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  comma
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 
      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la Banca Dati  Nazionale
dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 
    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici.»; 
    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 
    d) all'articolo 81: 
      1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
213, comma 8»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID ((con le)) Linee guida in materia.»; 
      3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
appaltante.»; 
      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
propria  banca  dati  alle  stazioni  appaltanti,  ((agli   operatori
economici e agli organismi di attestazione di  cui  all'articolo  84,
commi 1 e seguenti)), limitatamente ai loro dati. Fino alla  data  di
entrata in vigore del provvedimento di cui al comma  2,  l'ANAC  puo'
predisporre elenchi  di  operatori  economici  gia'  accertati  e  le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 
    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  ((e-bis) all'articolo 111:)) 
  ((1) al comma 1: 
  1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 
  1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento»; 
  2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
elettroniche»; 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
del citato articolo 213, comma 9»)); 
    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
finanziate con il PNRR»; 
    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
               - Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.350.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  139.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  214.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 
              b) euro  428.000  per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulata dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatari
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate   ai   sensi
          deldecreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Per   l'articolo   1,   comma   2,   letteraa),   del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 51. 
              - Si riporta l'articolo 75, comma 3, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  75  (Acquisti  per  lo  sviluppo  di   sistemi
          informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
          in rete per l'accesso di cittadini e imprese). - 1. Al fine
          di  agevolare  la  diffusione  del  lavoro  agile  di   cui
          all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire
          la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi  di
          telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
          cittadini e imprese, quali ulteriori  misure  di  contrasto
          agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da
          COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come  definite
          dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50,  nonche'  le  autorita'  amministrative
          indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per  le
          societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione, in deroga  ad  ogni  disposizione  di  legge  che
          disciplina   i    procedimenti    di    approvvigionamento,
          affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e  opere,
          fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui
          aldecreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'
          deldecreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
          modificazioni, dallalegge  18  novembre  2019,  n.  133,  e
          deldecreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  11  maggio  2012,   n.   56sono
          autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e
          servizi informatici,  preferibilmente  basati  sul  modello
          cloud SaaS (software as  a  service)  e,  soltanto  laddove
          ricorrono  esigenze  di   sicurezza   pubblica   ai   sensi
          dell'articolo  4,  paragrafo  1,   del   regolamento   (UE)
          2018/1807 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          novembre 2018, con sistemi di conservazione,  processamento
          e  gestione  dei  dati  necessariamente   localizzati   sul
          territorio nazionale,  nonche'  servizi  di  connettivita',
          mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione  di
          un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,  lett.
          c),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          selezionando l'affidatario  tra  almeno  quattro  operatori
          economici, di cui almeno una  «start-up  innovativa»  o  un
          «piccola   e   media    impresa    innovativa»,    iscritta
          nell'apposita sezione speciale del registro  delle  imprese
          di cui all'articolo  25,  comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con   modificazioni,
          dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221e all'articolo 4,  comma
          2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
          modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33. 
                2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per
          la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  gli
          atti con i quali sono indette le procedure negoziate. 
                3. Le amministrazioni possono stipulare il  contratto
          previa    acquisizione    di     una     autocertificazione
          dell'operatore  economico  aggiudicatario   attestante   il
          possesso dei requisiti generali, finanziari e  tecnici,  la
          regolarita' del DURC e l'assenza di  motivi  di  esclusione
          secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario  Informatico
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC),  nonche'
          previa verifica del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte
          dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di  prevenzione,  di  cui  aldecreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara,
          le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
          avviano l'esecuzione  dello  stesso,  anche  in  deroga  ai
          termini di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. 
                3-bis. I contratti relativi agli acquisti di  servizi
          informatici e di connettivita' hanno una durata massima non
          superiore  a  trentasei  mesi,  prevedono  di  diritto   la
          facolta'  di   recesso   unilaterale   dell'amministrazione
          decorso un periodo non superiore a dodici mesi  dall'inizio
          dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei
          principi di interoperabilita' e di  portabilita'  dei  dati
          personali e dei contenuti comunque  realizzati  o  trattati
          attraverso le soluzioni acquisite ai  sensi  del  comma  1,
          senza ulteriori oneri per il committente.  La  facolta'  di
          recesso unilaterale,  di  cui  al  periodo  precedente,  e'
          attribuita senza  corrispettivo  e  senza  oneri  di  alcun
          genere a carico dell'amministrazione. 
                4. Gli acquisti di  cui  al  comma  1  devono  essere
          relativi a progetti coerenti con  il  Piano  triennale  per
          l'informatica   nella   pubblica    amministrazione.    Gli
          interventi  di  sviluppo  e  implementazione  dei   sistemi
          informativi devono prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
          possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti
          previste dagliarticoli 5,62,64e64-bis del codice di cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                5. Le amministrazioni pubbliche  procedono  ai  sensi
          del comma 1  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente. Dall'attuazione della  disposizione  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 32, commi 9 e 10,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 32 (Fasi delle  procedure  di  affidamento).  -
          Omissis). 
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro  di  cui  all'articolo  54,  nel  caso  di   appalti
          specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione  di
          cui  all'articolo  55,  nel  caso  di  acquisto  effettuato
          attraverso  il  mercato  elettronico  nei  limiti  di   cui
          all'articolo 3, lettera bbbb) e  nel  caso  di  affidamenti
          effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
          b). 
                  (Omissis).». 
              - Per l'articolo 3, del decreto-legge 16  luglio  2020,
          n.  76   (Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione  digitale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 51. 
              - Si riporta l'articolo 14-bis, comma  2,  lettera  g),
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  14-bis  (Agenzia  per  l'Italia   digitale).   -
          (Omissis). 
                2. AgID svolge le funzioni di: 
                (Omissis). 
                  g)  rilascio  di  pareri  tecnici,  obbligatori   e
          vincolanti, sugli elementi essenziali  delle  procedure  di
          gara bandite, ai sensi dell'articolo1, comma  512dellalegge
          28  dicembre  2015,  n.  208,  da  Consip  e  dai  soggetti
          aggregatori di cui all'articolo9deldecreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni  e  servizi
          relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti  di
          carattere strategico nel piano triennale. Il parere e' reso
          entro il termine di quarantacinque giorni  dal  ricevimento
          della relativa richiesta e  si  applica  l'articolo  17-bis
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. Ai fini della presente lettera per  elementi
          essenziali si intendono l'oggetto  della  fornitura  o  del
          servizio, il valore economico del contratto,  la  tipologia
          di procedura  che  si  intende  adottare,  il  criterio  di
          aggiudicazione  e  relativa  ponderazione,  le   principali
          clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si
          applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della  lettera
          f); 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti   pubblici   di
          servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
          progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli tra enti nell'ambito del  settore  pubblico
          di cui all'articolo 5, alla composizione della  commissione
          giudicatrice e ai curricula dei  suoi  componenti  ove  non
          considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero
          secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   devono   essere
          pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,  nella
          sezione «Amministrazione trasparente»,  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui aldecreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione  con  le  modalita'  previste
          daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Gli  atti  di
          cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente.  Fatti  salvi  gli  atti  a  cui  si   applica
          l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati  gli
          effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla  data
          di pubblicazione sul profilo del committente. 
                2.Tutte  le   informazioni   inerentiagliatti   delle
          amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori
          relativi alla programmazione, alla scelta  del  contraente,
          all'aggiudicazione e all'esecuzione di  lavori,  servizi  e
          forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e  i  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli di  cui  all'articolo  5,  sono  gestite  e
          trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
          Contratti  pubblici  dell'ANAC  attraverso  le  piattaforme
          telematiche ad  essa  interconnesse  secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo  213,  comma  9.  L'ANAC  garantisce,
          attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,
          la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
          riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo  162,
          la trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
          dell'Unione   europea   e   la   pubblicazione   ai   sensi
          dell'articolo  73.  Gli  effetti  degli  atti  oggetto   di
          pubblicazione ai sensi del presente comma  decorrono  dalla
          data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti anche  attraverso  la  messa  a  disposizione  di
          piattaforme telematiche interoperabili con  la  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici per la gestione  di  tutte
          le fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici  secondo  le
          modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 
                4. Le stazioni appaltanti sono tenute  ad  utilizzare
          le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
          regole di cui all'articolo 44. 
              4-bis. L'interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  la
          Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il
          sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
          229, e le piattaforme  telematiche  ad  essa  interconnesse
          avviene, nel rispetto del principio di unicita'  del  luogo
          di   pubblicazione   e   di   unicita'   dell'invio   delle
          informazioni, in  conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia di interoperabilita'. L'insieme dei  dati  e  delle
          informazioni  condivisi  costituiscono  fonte   informativa
          prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio  di
          contratti.  Per  le  opere  pubbliche  si  applica   quanto
          previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229.». 
              - Si riporta l'articolo 36, comma  6-bis,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis). 
                6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80
          su un campione significativo di operatori economici.  Dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  di   cui
          all'articolo 81,  comma  2,  tale  verifica  e'  effettuata
          attraverso la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici
          di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'
          fra  sistemi.  I  soggetti   responsabili   dell'ammissione
          possono  consentire  l'accesso  ai  propri   sistemi   agli
          operatori  economici  per  la   consultazione   dei   dati,
          certificati e informazioni disponibili  mediante  la  Banca
          dati di cui all'articolo 81 per  la  predisposizione  della
          domanda  di  ammissione  e  di   permanenza   nei   mercati
          elettronici. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  77,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis). 
                2. La commissione e' costituta da un  numero  dispari
          di commissari, non superiore a  cinque,  individuato  dalla
          stazione appaltante e di  regola,  lavora  a  distanza  con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 81, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  81  (Documentazione  di  gara).  -  1.   Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  85  e  88,  la
          documentazione comprovante il  possesso  dei  requisiti  di
          carattere generale, tecnico-professionale  ed  economico  e
          finanziario,   per   la   partecipazione   alle   procedure
          disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
          di esecuzione del contratto della permanenza  dei  suddetti
          requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la  Banca
          dati nazionale dei contratti pubblici, di cui  all'articolo
          213, comma 8. 
                2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'ANAC
          individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili  e  con   l'AgID,   i   dati   concernenti   la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici, i  termini  e  le  regole
          tecniche   per   l'acquisizione,   l'aggiornamento   e   la
          consultazione  dei  predetti  dati,   anche   mediante   la
          piattaforma  di  cui  all'articolo   50-ter   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' relative all'accesso  e  al  funzionamento  della
          Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati
          gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
          nonche' tra queste e le banche dati gestite  dall'ANAC,  e'
          assicurata secondo le modalita' individuate  dall'AgID  con
          le Linee guida in materia. 
                3.     Costituisce     oggetto     di     valutazione
          dellaperformanceil rifiuto, ovvero  l'omessa  effettuazione
          di quanto necessario a garantire l'interoperabilita'  delle
          banche  dati,  secondo  le  modalita'  individuate  con  il
          provvedimento di cui al comma  2,  da  parte  del  soggetto
          responsabile delle stesse all'interno  dell'amministrazione
          o organismo pubblico  coinvolti  nel  procedimento.  A  tal
          fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo  di
          vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 
                4. Presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici e' istituito il fascicolo virtuale  dell'operatore
          economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma  2
          per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
          all'articolo 80, l'attestazione  di  cui  all'articolo  84,
          comma 1, per  i  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici,
          nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
          di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
          fascicolo virtuale dell'operatore economico  e'  utilizzato
          per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
          contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di  efficacia
          di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
          gare  diverse.  In  sede  di   partecipazione   alle   gare
          l'operatore economico indica i dati e i documenti  relativi
          ai requisiti generali e speciali di cui agli  articoli  80,
          83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
          valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 
              4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio  delle
          certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano,  mediante
          adozione delle  necessarie  misure  organizzative,  sistemi
          informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale  dei
          Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo  reale  delle
          dette certificazioni in formato digitale, mediante  accesso
          alle  proprie  banche  dati,  con  modalita'  automatizzate
          mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
          dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC  garantisce
          l'accessibilita' alla  propria  banca  dati  alle  stazioni
          appaltanti,agli  operatori  economici  eagli  organismi  di
          attestazione di cui all'articolo 84, commi  1  e  seguenti,
          limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di cui al  comma  2,  l'ANAC  puo'
          predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
          le modalita' per l'utilizzo  degli  accertamenti  per  gare
          diverse.». 
              - Si  riporta  l'articolo  85,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - (Omissis). 
                7. Ai fini del comma 5,  le  banche  dati  contenente
          informazioni pertinenti sugli operatori economici,  possono
          essere  consultate,   alle   medesime   condizioni,   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati  membri,  con
          le  modalita'  individuate  con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 81, comma 2. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   111   (Controllo   tecnico,    contabile    e
          amministrativo).  -  1.   Con   il   regolamento   di   cui
          all'articolo 216,  comma  27-octies,  sono  individuate  le
          modalita' e, se del caso, la tipologia di atti,  attraverso
          i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
          all'articolo  101,  comma  3,  in  maniera  da   garantirne
          trasparenza, semplificazione, efficientamento  informatico,
          mediante metodologie e  strumentazioni  elettroniche  anche
          per i controlli di contabilita'. Con il regolamento di  cui
          al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita'
          di svolgimento della verifica di conformita'  in  corso  di
          esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi
          in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere  incaricato
          della verifica di conformita'. Qualora  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  non  possano   espletare   l'attivita'   di
          direzione dei lavori, essa  e'  affidata,  nell'ordine,  ad
          altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai
          sensi dell'articolo15dellalegge 7 agosto 1990,  n.  241,  o
          intesa  o  convenzione  di   cui   all'articolo30deldecreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267;   al   progettista
          incaricato; ad  altri  soggetti  scelti  con  le  procedure
          previste  dal  presente  codice  per  l'affidamento   degli
          incarichi di progettazione. 
                (Omissis). 
                2. Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di  cui
          al comma  1  sono  altresi'  individuate  compiutamente  le
          modalita' di effettuazione dell'attivita' di  controllo  di
          cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
          semplificazione,  mediante  metodologie  e   strumentazioni
          elettroniche. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
              2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche  di
          cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  garantiscono  il
          collegamento con la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo  213,  comma  8,  per  l'invio
          delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del  citato
          articolo 213, comma 9.». 
              - Si riporta  l'articolo  213,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 213  (Autorita'  Nazionale  Anticorruzione).  -
          Omissis). 
                8. Per le finalita' di cui al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici,   della    banca    dati    di    cui
          all'articolo13dellalegge 31 dicembre 2009,  n.  196,  della
          banca dati di cui all'articolo1,  comma  5,  dellalegge  17
          maggio  1999,   n.   144e   della   banca   dati   di   cui
          all'articolo36deldecreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 11  agosto  2014,
          n.  114,  al  fine  di  assicurare,  ai  sensi   deldecreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   229,   deldecreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33e del presente  codice,  il
          rispetto  del  principio  di  unicita'   dell'invio   delle
          informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi  per
          i soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  l'efficace
          monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione  delle
          opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari  o
          il raccordo degli adempimenti  in  termini  di  trasparenza
          preventiva. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  216,  comma  13,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
                13.  Fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, le  stazioni
          appaltanti e gli operatori economici  utilizzano  la  banca
          dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 593,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: 
                «(Omissis). 
                593. Fermo restando il principio  dell'equilibrio  di
          bilancio,  compatibilmente   con   le   disponibilita'   di
          bilancio,  il  superamento  del  limite  delle  spese   per
          acquisto  di  beni  e  servizi  di  cui  al  comma  591  e'
          consentito in presenza di  un  corrispondente  aumento  dei
          ricavi o  delle  entrate  accertate  in  ciascun  esercizio
          rispetto al valore relativo ai  ricavi  conseguiti  o  alle
          entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
          o delle entrate puo'  essere  utilizzato  per  l'incremento
          delle  spese  per  beni  e   servizi   entro   il   termine
          dell'esercizio successivo a  quello  di  accertamento.  Non
          concorrono alla quantificazione delle entrate o dei  ricavi
          di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
          conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
          legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori,  a
          spese diverse  dall'acquisizione  di  beni  e  servizi.  Il
          superamento del limite di cui  al  comma  591  e'  altresi'
          consentito per le spese per l'acquisto di  beni  e  servizi
          del settore informatico finanziate con il PNRR. 
                (Omissis).». 
              - I commi 610, 611, 612 e 613, dell'articolo  1,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022), sono abrogati dalla
          presente legge.