Art. 54 
 
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi
  per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici
  del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo 
 
  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
dell'articolo  2-bis  del   decreto-legge   ((n.   148   del   2017))
confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 
  ((2-bis. Al fine di accelerare il  processo  di  ricostruzione  dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni
assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente.)) 
  ((2-ter. Al fine di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  6,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
                «Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - (omissis). 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'articolo 1, devono essere iscritti,  a  domanda,
          in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e  denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                (omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16  (Prevenzione  delle  infiltrazioni   della
          criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e
          la ricostruzione nella regione Abruzzo). - 1. (abrogato). 
                2. (abrogato). 
                4. (abrogato). 
                5.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia   nei
          contratti  pubblici   e   nei   successivi   subappalti   e
          subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e  forniture
          e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze  pubbliche,
          e'  prevista  la   tracciabilita'   dei   relativi   flussi
          finanziari. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su  proposta  dei  Ministri  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo
          economico e dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono definite le modalita' attuative  del
          presente comma ed e' prevista la  costituzione,  presso  il
          prefetto  territorialmente  competente,   di   elenchi   di
          fornitori e prestatori di servizi, non soggetti  a  rischio
          di  inquinamento  mafioso,  cui  possono   rivolgersi   gli
          esecutori dei  lavori  oggetto  del  presente  decreto.  Il
          Governo  presenta  una  relazione  semestrale  alle  Camere
          concernente l'applicazione delle disposizioni del  presente
          comma. 
                6. L'esclusione di cui al comma  6-bis  dell'articolo
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  si
          interpreta, per il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          nel  senso  che  la  stessa  esclusione  opera  anche   nei
          confronti   delle   riduzioni   indicate   al   comma   404
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo
          restando  il   conseguimento,   attraverso   procedure   di
          razionalizzazione  e  riorganizzazione,   degli   obiettivi
          fissati di risparmi di spesa di cui al citato  comma  6-bis
          dell'articolo 74. Il  Ministero  dell'interno  provvede  al
          conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma  416
          dell'articolo 1 della legge n. 296  del  2006  mediante  la
          razionalizzazione   delle   rimanenti   articolazioni   del
          Ministero medesimo. 
                7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 33 del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (abrogato).». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  9,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  11  (Misure  urgenti  per  la  legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali) . - (omissis). 
                9.  Al  fine  di  razionalizzare   il   processo   di
          ricostruzione  degli  immobili  pubblici  danneggiati,  ivi
          compresi  gli  edifici  di  interesse  artistico,  storico,
          culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
          parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per  settore
          di intervento, predispone un  programma  pluriennale  degli
          interventi nell'intera  area  colpita  dal  sisma,  con  il
          relativo  piano  finanziario  delle   risorse   necessarie,
          assegnate o da  assegnare,  in  coerenza  con  i  piani  di
          ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i  sindaci  dei
          comuni interessati e la  diocesi  competente  nel  caso  di
          edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
          piani annuali predisposti nei limiti dei fondi  disponibili
          e nell'osservanza dei criteri di priorita'  e  delle  altre
          indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
          delibera  del   predetto   Comitato.   In   casi   motivati
          dall'andamento demografico e dai fabbisogni  specifici,  il
          programma  degli  interventi  per  la  ricostruzione  degli
          edifici adibiti all'uso scolastico  danneggiati  dal  sisma
          puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
          pubblica,   la   costruzione   di   nuovi    edifici.    Le
          amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate  nei
          piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere
          e tramite stipula di un accordo ai sensi  dell'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio  speciale  per
          la ricostruzione territorialmente competente, che, al  fine
          di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera'  il
          ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici  gia'
          finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito  delle
          risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
                (omissis).».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'articolo
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.».  
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  63  e  comma  12
          articolo 216, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
          (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                Le eccezioni di cui ai punti 2)  e  3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.» 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (omissis). 
                12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
          iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo  di  cui  all'articolo  78  con  le  banche  dati
          istituite  presso  le  amministrazioni   detentrici   delle
          informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le
          stazioni  appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190. 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). -(omissis). 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e  3,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.   La
          prefettura   effettua   verifiche   periodiche   circa   la
          perdurante insussistenza  dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa  e,  in  caso  di  esito   negativo,   dispone   la
          cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
              (omissis).».