Art. 55 
 
         Misure di semplificazione in materia di istruzione 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
      3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo; 
      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui  al  ((decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
proprietari degli edifici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241
          UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, comma 1, del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-ter.  (Misure  urgenti  per  interventi   di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
          garantire la rapida esecuzione di  interventi  di  edilizia
          scolastica, anche in relazione all'emergenza  da  COVID-19,
          fino al 31 dicembre 2026 i sindaci  e  i  presidenti  delle
          province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
          dei   principi   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
          commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
                  a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11  e  12,  33,
          comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
                  b) articolo 60 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, con  riferimento  al  termine  minimo  per  la
          ricezione delle offerte per tutte le  procedure  sino  alle
          soglie di  cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  medesimo
          decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
          data di trasmissione del bando di gara. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  163  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
                2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
                4. 
                5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                  a) tassativamente regolate dalla legge; 
                  b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
          dodicesimi; 
                  c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per
          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e
          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito
          della scadenza dei relativi contratti. 
                6. 
                7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              -  L'Allegato  4/2   (Principio   contabile   applicato
          concernente  la  contabilita'   finanziaria)   al   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 26 luglio 2011, n. 172.  
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio): 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».  
              - Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269  (legge  finanziaria
          2007).: 
                «(omissis). 
                449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
                450.   Le   amministrazioni   statali   centrali    e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di beni e servizi di importo  pari  o
          superiore a 5.000 euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento. 
                (omissis).». 
              - Il testo del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
          l'innovazione  digitale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 luglio 2020, n. 178, S.O.  
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 45  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 28 agosto 2018, n. 129  (Regolamento  recante
          istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
          delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267: 
                «Art.  45  (Competenze   del   Consiglio   d'istituto
          nell'attivita' negoziale). - (omissis). 
                2. Al Consiglio d'istituto spettano le  deliberazioni
          relative alla determinazione, nei  limiti  stabiliti  dalla
          normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti  per
          lo svolgimento, da parte del  dirigente  scolastico,  delle
          seguenti attivita' negoziali: 
                  a) affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture,
          secondo quanto disposto dal decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50 e dalle relative previsioni di  attuazione,  di
          importo superiore a 10.000,00 euro; 
                  b) contratti di sponsorizzazione, per  i  quali  e'
          accordata la  preferenza  a  soggetti  che,  per  finalita'
          statutarie  e/o  attivita'  svolte  abbiano   in   concreto
          dimostrato  particolare  attenzione  e   sensibilita'   nei
          confronti dei problemi dell'infanzia e  della  adolescenza.
          E' fatto divieto di concludere accordi di  sponsorizzazione
          con  soggetti  le  cui  finalita'  ed  attivita'  siano  in
          contrasto, anche di fatto,  con  la  funzione  educativa  e
          culturale della scuola; 
                  c) contratti di locazione di immobili; 
                  d) utilizzazione da  parte  di  soggetti  terzi  di
          locali,  beni  o  siti   informatici,   appartenenti   alla
          istituzione scolastica o in uso alla medesima; 
                  e) convenzioni relative a prestazioni del personale
          della scuola e degli alunni per conto terzi; 
                  f)  alienazione  di   beni   e   servizi   prodotti
          nell'esercizio di  attivita'  didattiche  o  programmate  a
          favore di terzi; 
                  g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
                  h) contratti di prestazione d'opera con esperti per
          particolari attivita' ed insegnamenti; 
                  i) partecipazione a progetti internazionali; 
                  j) determinazione della consistenza massima  e  dei
          limiti di importo del fondo economale di  cui  all'articolo
          21. 
              (omissis).».