((Art. 55 bis 
 
Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale 
 
  1. All'articolo 1-septies, comma  2,  del  decreto-legge  29  marzo
2016, n. 42, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima
data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies,  del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1-septies   (Disposizioni   in   materia   di
          ordinamento professionale dei  periti  industriali).  -  1.
          Alla legge 2  febbraio  1990,  n.  17,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole:   "ai
          licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo
          specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici"  sono
          sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in  possesso
          della  laurea  di  cui  all'articolo  55,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; 
                  b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le  parole:
          "del diploma di perito industriale" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "della laurea di cui all'articolo  55,  comma  1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; 
                  c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
                  d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
                2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma  2,
          della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad
          ogni effetto di legge i periodi di praticantato,  i  titoli
          di  studio  maturati  e  validi  ai  fini   dell'ammissione
          all'esame di Stato per l'abilitazione  all'esercizio  della
          libera professione, nonche' i provvedimenti adottati  dagli
          organi professionali dei periti industriali  e  dei  periti
          industriali laureati secondo le disposizioni vigenti  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto fino al 31 dicembre  2024.  Fino  alla
          medesima data conservano il diritto di  accedere  all'esame
          di Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  libera
          professione anche i soggetti che conseguono  un  titolo  di
          studio  valido  a  tal  fine  ai  sensi   della   normativa
          previgente.».