Art. 56 
 
Disposizioni in  materia  di  semplificazione  per  l'attuazione  dei
  programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale
  di ripresa e resilienza 
 
  1. Per i programmi di  edilizia  sanitaria  indicati  nel  PNRR  di
competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di
cui all'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  ((nonche'  per  il  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge  11
marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,))
il permesso di  costruire  puo'  essere  rilasciato  in  deroga  alla
disciplina urbanistica  ed  alle  disposizioni  di  legge  statali  e
regionali in materia  di  localizzazione  delle  opere  pubbliche;  i
medesimi  programmi,  ove   riconducibili   alle   ipotesi   di   cui
all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle  disposizioni
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi
regionali, dei piani regolatori e  dei  regolamenti  edilizi  locali,
fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali,
igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica
degli edifici, di tutela del  paesaggio  e  dei  beni  culturali,  di
quelle sui vincoli idrogeologici  nonche'  di  quelle  sul  risparmio
energetico. 
  2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  la
disciplina del  contratto  istituzionale  di  sviluppo  di  cui  agli
articoli 1 e 6 del decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della  salute
((e  al  programma  pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico,  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  e
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia); 
                «Art.  10  (Interventi  subordinati  a  permesso   di
          costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
                  a) gli interventi di nuova costruzione; 
                  b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
                  c) gli interventi di ristrutturazione edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente, nei casi in  cui  comportino  anche
          modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
          che,  limitatamente  agli  immobili  compresi  nelle   zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma o della volumetria complessiva degli edifici  o  dei
          prospetti di immobili sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              (omissis).» 
                «Art.  22  (Interventi  subordinati  a   segnalazione
          certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
          mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
          di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          nonche' in  conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti
          urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina
          urbanistico-edilizia vigente: 
                  a) gli interventi di manutenzione straordinaria  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
          le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; 
                  b) gli interventi  di  restauro  e  di  risanamento
          conservativo di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
                  c) gli interventi di ristrutturazione  edilizia  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da  quelli
          indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 
                2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
          certificata di inizio attivita' le varianti a  permessi  di
          costruire che non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e
          sulle volumetrie, che non modificano la destinazione  d'uso
          e  la  categoria   edilizia,   non   alterano   la   sagoma
          dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni, e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni
          contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
          di vigilanza  urbanistica  ed  edilizia,  nonche'  ai  fini
          dell'agibilita', tali segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita' costituiscono parte integrante  del  procedimento
          relativo  al  permesso   di   costruzione   dell'intervento
          principale  e  possono  essere   presentate   prima   della
          dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
                2-bis.  Sono   realizzabili   mediante   segnalazione
          certificata d'inizio attivita' e comunicate a  fine  lavori
          con attestazione del professionista, le varianti a permessi
          di costruire che non configurano una variazione essenziale,
          a  condizione  che   siano   conformi   alle   prescrizioni
          urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo  l'acquisizione
          degli eventuali atti di assenso prescritti dalla  normativa
          sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
          tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico  e
          dalle altre normative di settore. 
                3. 
                4. Le regioni a statuto ordinario con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
                5. 
                6.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente Capo che riguardino immobili sottoposti  a  tutela
          storico-artistica, paesaggistico-ambientale o  dell'assetto
          idrogeologico, e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
          parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle   relative
          previsioni normative. Nell'ambito  delle  norme  di  tutela
          rientrano,  in  particolare,  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di  cui  al  presente  Capo,
          senza obbligo del pagamento del contributo  di  costruzione
          di cui all'articolo 16, salvo quanto  previsto  dall'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 23.  In  questo  caso  la
          violazione  della   disciplina   urbanistico-edilizia   non
          comporta l'applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo
          44 ed e' soggetta all'applicazione delle  sanzioni  di  cui
          all'articolo 37.».  
              - Si riporta il testo all'articolo 20  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); 
                «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  32   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici] 5-bis. Dalla data  del  30  novembre
          1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5,
          con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e
          di quelli gia' esaminati con esito positivo dal  Nucleo  di
          valutazione per gli investimenti pubblici alla data del  30
          giugno  1993,  per   i   quali   il   CIPE   autorizza   il
          finanziamento, e di quelli presentati  dagli  enti  di  cui
          all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.
          412, sono approvati  dai  competenti  organi  regionali,  i
          quali  accertano  che  la  progettazione   esecutiva,   ivi
          compresa  quella  delle   Universita'   degli   studi   con
          policlinici a gestione diretta nonche'  degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico di loro  competenza
          territoriale, sia completa di tutti gli  elaborati  tecnici
          idonei a definire nella sua completezza tutti gli  elementi
          ed i particolari  costruttivi  necessari  per  l'esecuzione
          dell'opera; essi  accertano  altresi'  la  conformita'  dei
          progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
          Ministero  della  sanita'.  Inoltre,  al  fine  di  evitare
          sovrapposizioni  di   interventi,   i   competenti   organi
          regionali   verificano   la    coerenza    con    l'attuale
          programmazione sanitaria. Le regioni, le province  autonome
          e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge  30
          dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE,  in  successione
          temporale,  istanza  per  il  finanziamento  dei  progetti,
          corredata   dai   provvedimenti   della    loro    avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica); 
                "Art. 2 (Misure in materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - (omissis.) 
                203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   «Programmazione    negoziata»,    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) «Intesa istituzionale di programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
                  c)  «Accordo  di  programma  quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) «Patto  territoriale»,  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                  e) - f). 
              (omissis).".  
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.): 
                «Art. 1 (Oggetto).  -  1.  Il  presente  decreto,  in
          conformita'  al  quinto  comma  dell'articolo   119   della
          Costituzione e in prima attuazione dell'articolo  16  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita'  per  la
          destinazione  e  l'utilizzazione  di  risorse   aggiuntive,
          nonche'   per   l'individuazione   e   l'effettuazione   di
          interventi speciali, al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei diritti della persona.  La  programmazione  e
          attuazione di tali interventi e' coordinata con  quelli  di
          natura ordinaria, che  utilizzano  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente con esclusione di  quelle  finalizzate
          dal presente  decreto,  secondo  criteri  e  meccanismi  da
          determinare  nell'ambito   del   Documento   di   indirizzo
          strategico di cui all'articolo 5.» 
                «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo).  -  1.
          Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo  scopo
          di accelerare la realizzazione degli interventi di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
                2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche  ai  sensi   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
                3.   La   progettazione,    l'approvazione    e    la
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo e' disciplinata  dalle  norme  di
          cui alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
          riguardano le procedure di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le  vigenti
          disposizioni in materia di prevenzione e repressione  della
          criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
          informazioni antimafia. 
                4. Le risorse del Fondo sono trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
                5. L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata  e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
                6.  In  caso  di  inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita economica nel Mezzogiorno): 
                «Art. 7 (Valorizzazione dei  Contratti  istituzionali
          di sviluppo - CIS). - 1. Al fine di sostenere  la  coesione
          territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese
          ed  accelerare  l'attuazione  di  interventi  di   notevole
          complessita',  aventi  natura  di  grandi  progetti  o   di
          investimenti articolati  in  singoli  interventi  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  che  richiedano   un   approccio
          integrato e l'impiego di fondi strutturali di  investimento
          europei e di fondi nazionali inseriti in piani e  programmi
          operativi finanziati a valere  sulle  risorse  nazionali  e
          europee,   anche   in   coerenza   con   quanto    previsto
          dall'articolo  36  «Investimenti  territoriali  integrati»,
          regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio
          dei  ministri  o  il  Ministro  delegato  per  la  coesione
          territoriale e il Mezzogiorno, anche  ai  sensi  di  quanto
          previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e  dalla  lettera
          f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31
          agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per
          i  quali  si  procede  alla  sottoscrizione   di   appositi
          Contratti istituzionali di  sviluppo  (CIS),  su  richiesta
          delle amministrazioni interessate. 
                1-bis. Per la  realizzazione  di  interventi  urgenti
          previsti  per  la  citta'  di  Matera  designata  "Capitale
          europea della cultura 2019", su  richiesta  del  comune  di
          Matera, si procede,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  alla  sottoscrizione  di  un  apposito  Contratto
          istituzionale  di  sviluppo,  che  prevede  come   soggetto
          attuatore  l'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A..  Le  risorse
          finanziarie destinate alla realizzazione  degli  interventi
          ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla
          base dello stato di avanzamento dei lavori e  previo  nulla
          osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
          19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale  intestata  al
          soggetto  attuatore.  Il  soggetto  attuatore  presenta  il
          rendiconto della contabilita' speciale di cui  e'  titolare
          al Ministero dell'economia e delle  finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato -  Ufficio  centrale
          del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, secondo le modalita' di  cui  agli
          articoli 11 e seguenti del decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni  contenute
          nel presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».