((Art. 56 bis 
 
Iniziative  di  elevata  utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia
                   sanitaria valutabili dall'INAIL 
 
  1. In relazione alle esigenze  di  ammodernamento  delle  strutture
sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria  territoriale,  anche
conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  il  30
settembre 2021, su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono  essere
individuate  iniziative  di  investimento  immobiliare   di   elevata
utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia   sanitaria,   ulteriori
rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8. 
  2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani  triennali  di  investimento,  a  valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  25-quinquiesdel  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti  in  materia
          di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8: 
                «Art. 25-quinquies  (Iniziative  urgenti  di  elevata
          utilita'  sociale   nel   campo   dell'edilizia   sanitaria
          valutabili  dall'INAIL   nell'ambito   dei   propri   piani
          triennali di investimento immobiliare). -  1.  Con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, su  proposta  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sono  individuate  ulteriori  iniziative
          urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia
          sanitaria,  rispetto  a   quelle   individuate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 602, della legge 11  dicembre  2016,
          n.   232,   valutabili    dall'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)
          nell'ambito dei  propri  piani  triennali  di  investimento
          immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo
          scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore
          di sanita', per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza,
          delle sue attivita' scientifiche e  regolatorie,  anche  in
          collaborazione con altre amministrazioni  statali  ed  enti
          nazionali, regionali  e  internazionali,  e  gli  eventuali
          interventi necessari per lo sviluppo delle attivita'  degli
          Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui
          aldecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL,  allo
          scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie,  tiene
          anche conto dello stato di  attuazione  degli  investimenti
          gia' attivati nel campo sanitario  per  effetto  deldecreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018. 
                3. Allo scopo di  consentire  la  prosecuzione  e  il
          concreto  sviluppo  delle  iniziative  di  investimento  in
          strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di  cui  aldecreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018,
          il termine per la rimodulazione dei relativi interventi  e'
          prorogato, con  decreto  del  Ministero  della  salute,  su
          proposta delle singole regioni, al 31  maggio  2020,  ferma
          restando  la  somma  totale  delle  risorse  previste   dal
          predetto decreto per la regione richiedente.». 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 15, del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
                15. Le operazioni di acquisto e vendita  di  immobili
          da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                (Omissis).».