((Art. 56 ter 
 
     Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne  l'organicita',
sono adottate le seguenti misure di semplificazione: 
  a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Relativamente  al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario»; 
  b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'accertamento
eseguito  da  una  regione  ha  efficacia  in  tutto  il   territorio
nazionale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  195  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla
          presente legge: 
              «(omissis). 
                195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
          si  avvalgono  del  credito   d'imposta   sono   tenuti   a
          conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
          idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la  corretta
          determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le
          fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
          beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
          disposizioni dei commi da 184  a  194.  In  relazione  agli
          investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese  sono
          inoltre tenute a  produrre  una  perizia  tecnica  semplice
          rilasciata da un  ingegnere  o  da  un  perito  industriale
          iscritti nei rispettivi albi professionali o  un  attestato
          di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
          accreditato,  da  cui  risulti  che   i   beni   possiedono
          caratteristiche tecniche tali da includerli  negli  elenchi
          di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla  legge  n.
          232 del 2016 e sono interconnessi al sistema  aziendale  di
          gestione  della  produzione  o  alla  rete  di   fornitura.
          Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui
          al precedente periodo puo' essere rilasciata  anche  da  un
          dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato  o
          da un perito agrario. Per  i  beni  di  costo  unitario  di
          acquisizione  non  superiore  a   300.000   euro,   l'onere
          documentale  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          adempiuto attraverso  una  dichiarazione  resa  dal  legale
          rappresentante ai sensi del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Imprenditore  agricolo  professionale).  -
          (omissis). 
                2. Le regioni accertano ad ogni effetto  il  possesso
          dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da
          una regione ha efficacia in tutto il territorio  nazionale.
          E' fatta  salva  la  facolta'  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza   sociale   (INPS)   di   svolgere,   ai    fini
          previdenziali, le verifiche ritenute  necessarie  ai  sensi
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
          2001, n. 476. 
              (omissis).».