((Art. 56 quater 
 
Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui  al  decreto
                 legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Al codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: 
  «Art. 70-bis - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale
sanitaria). - 1. Nel caso di  dichiarazione  di  stato  di  emergenza
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficolta'  nell'approvvigionamento  di   specifici   medicinali   o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse,  nel
rispetto  degli   obblighi   internazionali   ed   europei,   licenze
obbligatorie per l'uso,  non  esclusivo,  non  alienabile  e  diretto
prevalentemente  all'approvvigionamento  del  mercato  interno,   dei
brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata  al
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso. 
  2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al  comma  1  e'
concessa con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo   parere   dell'Agenzia
italiana   del   farmaco   in   merito   all'essenzialita'   e   alla
disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e  sentito
il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il  medesimo
decreto e' stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a  favore  di
quest'ultimo,  determinata  tenendo  conto   del   valore   economico
dell'autorizzazione. 
  3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'Agenzia
nazionale   per   i   servizi   sanitari    regionali    in    merito
all'essenzialita' e  alla  disponibilita'  dei  dispositivi  rispetto
all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita  anche
l'adeguata  remunerazione  a  favore  di  quest'ultimo,   determinata
tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»; 
  b) all'articolo 72: 
  1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite  dalle
seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»; 
  2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei  casi
di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al  presente  comma  e'
adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 70, 70-bis,  71  e
          72, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
          della  proprieta'  industriale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.   70   (Licenza   obbligatoria   per    mancata
          attuazione). - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio
          del brevetto o quattro anni dalla data  di  deposito  della
          domanda  se  questo  termine   scade   successivamente   al
          precedente, qualora il  titolare  del  brevetto  o  il  suo
          avente  causa,  direttamente  o  a  mezzo  di  uno  o  piu'
          licenziatari, non abbia  attuato  l'invenzione  brevettata,
          producendo nel territorio dello Stato o importando  oggetti
          prodotti in uno Stato membro della Unione europea  o  dello
          Spazio  economico  europeo  ovvero  in  uno  Stato   membro
          dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero  l'abbia
          attuata in misura tale da risultare in  grave  sproporzione
          con i bisogni  del  Paese,  puo'  essere  concessa  licenza
          obbligatoria  per  l'uso  non   esclusivo   dell'invenzione
          medesima, a  favore  di  ogni  interessato  che  ne  faccia
          richiesta. 
                2. La licenza obbligatoria di cui  al  comma  1  puo'
          ugualmente   venire    concessa,    qualora    l'attuazione
          dell'invenzione sia stata, per oltre tre  anni,  sospesa  o
          ridotta in misura tale da risultare in  grave  sproporzione
          con i bisogni del Paese. 
                3. La licenza obbligatoria non viene concessa  se  la
          mancata  o  insufficiente  attuazione  e'  dovuta  a  cause
          indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del
          suo avente causa. Non  sono  comprese  fra  tali  cause  la
          mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto  stesso
          sia  diffuso  all'estero,  la  mancanza  di  richiesta  nel
          mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con  il
          procedimento brevettato. 
                4. La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non
          esonera il titolare del brevetto  o  il  suo  avente  causa
          dall'onere di attuare  l'invenzione.  Il  brevetto  decade,
          qualora l'invenzione non sia stata attuata entro  due  anni
          dalla data di concessione della prima licenza  obbligatoria
          o lo sia  stata  in  misura  tale  da  risultare  in  grave
          sproporzione con i bisogni del Paese. 
                4-bis. Le disposizioni del presente articolo e  degli
          articoli da 71 a 74  e  81-octies  si  applicano  anche  ai
          diritti  sul  brevetto   europeo   con   effetto   unitario
          relativamente al territorio nazionale.». 
              «Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza
          nazionale sanitaria). - 1. Nel  caso  di  dichiarazione  di
          stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie,
          per    fare     fronte     a     comprovate     difficolta'
          nell'approvvigionamento   di   specifici    medicinali    o
          dispositivi  medici  ritenuti  essenziali,  possono  essere
          concesse, nel rispetto  degli  obblighi  internazionali  ed
          europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non
          alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento
          del  mercato  interno,  dei  brevetti  rilevanti  ai   fini
          produttivi, aventi validita'  vincolata  al  perdurare  del
          periodo emergenziale o fino a un  massimo  di  dodici  mesi
          dalla cessazione dello stesso. 
                2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al
          comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della  salute,
          di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco  in  merito
          all'essenzialita'  e  alla   disponibilita'   dei   farmaci
          rispetto all'emergenza in corso e sentito il  titolare  dei
          diritti  di  proprieta'  intellettuale.  Con  il   medesimo
          decreto  e'  stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a
          favore  di  quest'ultimo,  determinata  tenendo  conto  del
          valore economico dell'autorizzazione. 
              3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici  di
          cui al comma 1 e' concessa con decreto del  Ministro  della
          salute,  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico,  previo  parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali in  merito  all'essenzialita'  e
          alla disponibilita' dei dispositivi rispetto  all'emergenza
          sanitaria in corso e sentito il  titolare  dei  diritti  di
          proprieta'  intellettuale.  Con  il  medesimo  decreto   e'
          stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a  favore   di
          quest'ultimo,  determinata   tenendo   conto   del   valore
          economico dell'autorizzazione.». 
                «Art. 71 (Brevetto  dipendente).  -  1.  Puo'  essere
          concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta  dal
          brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio  dei
          diritti relativi ad un brevetto concesso in base a  domanda
          precedente. In tale caso, la licenza puo'  essere  concessa
          al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria
          a  sfruttare  l'invenzione,  purche'  questa   rappresenti,
          rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante
          progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 
                2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile  se  non
          unitamente  al  brevetto  sull'invenzione  dipendente.   Il
          titolare  del  brevetto   sull'invenzione   principale   ha
          diritto, a sua  volta,  alla  concessione  di  una  licenza
          obbligatoria  a   condizioni   ragionevoli   sul   brevetto
          dell'invenzione dipendente.». 
                «Art. 72 (Disposizioni comuni). - 1. Chiunque domandi
          la concessione di una licenza obbligatoria ai  sensi  degli
          articoli  70,  70-bis  e  71,  deve  provare   di   essersi
          preventivamente rivolto al titolare del brevetto e  di  non
          avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad
          eque condizioni. 
                2.  La  licenza  obbligatoria  puo'  essere  concessa
          soltanto contro corresponsione, da parte del  licenziatario
          ed a favore del titolare del brevetto  o  dei  suoi  aventi
          causa, di un equo compenso  e  purche'  il  richiedente  la
          licenza fornisca le necessarie garanzie in  ordine  ad  una
          soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma  delle
          condizioni fissate nella licenza medesima. 
                3. La licenza obbligatoria non puo'  essere  concessa
          quando risulti che il  richiedente  abbia  contraffatto  il
          brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede. 
                4. La licenza obbligatoria puo' essere  concessa  per
          uno sfruttamento  dell'invenzione  diretto  prevalentemente
          all'approvvigionamento del mercato interno. 
                5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non
          superiore alla rimanente durata del brevetto e,  salvo  che
          vi sia il consenso del titolare  del  brevetto  o  del  suo
          avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda
          del licenziatario o con il ramo particolare di  questa  nel
          quale la licenza stessa viene utilizzata. 
                6. La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non
          pregiudica l'esercizio, anche da parte  del  licenziatario,
          dell'azione giudiziaria circa la validita' del  brevetto  o
          l'estensione dei diritti che ne derivano. 
                7. Nel decreto di concessione della  licenza  vengono
          determinati  l'ambito   la   durata,   le   modalita'   per
          l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle  quali
          e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della
          stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso.
          In caso  di  opposizione,  la  misura  e  le  modalita'  di
          pagamento   del   compenso   sono   determinate   a   norma
          dell'articolo 80. 
                8. Le condizioni della licenza possono,  con  decreto
          del Ministero delle attivita' produttive, essere variate su
          richiesta  di  ognuna  delle  parti  interessate,   qualora
          sussistano validi motivi al riguardo. 
                9. Per  la  modificazione  del  compenso  si  applica
          l'articolo 80. Nei casi  di  cui  all'articolo  70-bis,  il
          decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita'
          ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 
                10. Nel caso in cui il titolare del brevetto  per  il
          quale sia stata concessa  licenza  obbligatoria  o  il  suo
          avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo  a
          condizioni piu' vantaggiose  di  quelle  stabilite  per  la
          licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla
          licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.».