Art. 45 
 
                Compensazione per le imprese agricole 
 
  1. All'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente: 
    «16. Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  europea  in
materia  di  aiuti  di  Stato,  per  le  imprese  agricole,  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo  1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  nell'articolo  31
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari  e  nazionali,  gli  organismi  pagatori  sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi  dell'articolo  18
del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  con  i  contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute  a  titolo  di
sanzione. A tale  fine,  l'istituto  previdenziale  comunica  in  via
informatica i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali  scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai  diretti  interessati,  anche  tramite  i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165.
In caso  di  contestazioni,  la  legittimazione  processuale  passiva
compete all'istituto previdenziale.».