Art. 59 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  previsti  dal
presente decreto, continuano a trovare applicazione  le  disposizioni
previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore. 
  2. La pubblicazione dei dati  e  delle  informazioni  di  cui  agli
articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in  materia  di
protezione dei dati personali». 
  3. Le  stazioni  di  quarantena  e  i  siti  di  confinamento  gia'
comunicati alla Commissione europea alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto  non  necessitano  di  una  nuova  domanda  di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1. 
  4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  in  servizio  alla  data
entrata in vigore del presente decreto, sono  iscritti  d'ufficio  in
apposita sezione  ad  esaurimento  del  Registro  del  personale  del
Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24. 
 
          Note all'art. 59: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente  decreto,  si
          veda nelle note alle premesse.