Art. 59 Norme transitorie e finali 1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore. 2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali». 3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento gia' comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1. 4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.
Note all'art. 59: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.