Art. 50 
 
                        Titolo preferenziale 
 
  1. L'attivita' prestata dagli atleti paralimpici  tesserati  presso
gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili  dello  Stato,  per  un
periodo non inferiore a  3  anni,  costituisce  titolo  preferenziale
nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  2. All'articolo 5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) e'  inserito  il
seguente: «20-bis) gli atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili
dello Stato». 
 
          Note all'art. 50: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - La legge 12  marzo  1999,  n.  68,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23  marzo  1999,  n.  68  -  Supplemento
          ordinario n. 57, reca «Norme per il diritto al  lavoro  dei
          disabili»   che   ha   come   finalita'    la    promozione
          dell'inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle
          persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
          sostegno  e  di  collocamento  mirato.  In  particolare  si
          dispone  all'art.  3  (Assunzioni  obbligatorie.  Quote  di
          riserva) che i datori di lavoro  pubblici  e  privati  sono
          tenuti   ad   avere   alle   loro   dipendenze   lavoratori
          appartenenti a tali categorie.