Art. 50 Titolo preferenziale 1. L'attivita' prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) e' inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».
Note all'art. 50: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse. - La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 - Supplemento ordinario n. 57, reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare si dispone all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a tali categorie.