ART. 47 
 
(Pari opportunita', generazionali e di genere, nei contratti pubblici
                             PNRR e PNC) 
 
  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti  gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'. 
  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
dell'offerta,  criteri   orientati   a   promuovere   l'imprenditoria
giovanile, la parita' di genere e l'assunzione di giovani,  con  eta'
inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle  clausole  e'
determinato tenendo,  tra  l'altro,  conto  dei  principi  di  libera
concorrenza,  proporzionalita'   e   non   discriminazione,   nonche'
dell'oggetto del  contratto,  della  tipologia  e  della  natura  del
singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei
principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi
in termini di occupazione femminile e giovanile  al  2026,  anche  in
considerazione   dei   corrispondenti   valori   medi   nonche'   dei
corrispondenti indicatori medi  settoriali  europei  in  cui  vengono
svolti i progetti. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma7,  e'
requisito  necessario  dell'offerta  l'assunzione   dell'obbligo   di
assicurare una quota pari almeno al 30 per  cento,  delle  assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di
attivita' ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e
femminile. 
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
    a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle
di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui
agli articoli 35 e 55-quinquies del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, ovvero  quelle  di  cui  all'articolo  54  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    b) utilizzi o si impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
    c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia  minima  percentuale
prevista  come  requisito  di  partecipazione,  giovani,   con   eta'
inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto  o
per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; 
    d) abbia,  nell'ultimo  triennio,  rispettato  i  principi  della
parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
    e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254. 
  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi  di  cui  al  comma  3
ovvero del comma 4, commisurate  alla  gravita'  della  violazione  e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle  prestazioni
del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo   complessivo   previsto
dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo  di
cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per  l'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero  in  raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori  procedure  di
affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in  tutto
o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma
4, o stabilire una quota  inferiore,  dandone  adeguata  e  specifica
motivazione, qualora l'oggetto  del  contratto,  la  tipologia  o  la
natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano
l'inserimento   impossibile   o   contrastante   con   obiettivi   di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio  nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche 
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto,  possono  essere  definite  le  modalita'  e  i
criteri applicativi delle  misure  previste  dal  presente  articolo,
indicate  misure  premiali  e  predisposti  modelli  di  clausole  da
inserire nei bandi di gara differenziate  per  settore,  tipologia  e
natura del contratto o del progetto. 
  9. I rapporti e  le  relazioni  previste  dai  commi  2  e  3  sono
pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale.