ART. 48 
 
(Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici
                             PNRR e PNC) 
 
  1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione Europea. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma  7,
primo periodo, si applica l'articolo  125  del  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
articolo 23. 
  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  fino  al  31
dicembre 2026, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  di  cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.  50  del  2016.
Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore  dei  lavori
pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita'  di
presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma,  e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli  elaborati  di
cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.  50  del
2016, occorrenti  per  l'espressione  del  parere,  e  sono  altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento.