ART. 49 
 
             (Modifiche alla disciplina del subappalto) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di  lavori,  servizi  o  forniture.  E'  pertanto  abrogato
l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55; 
    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo."; 
      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale.". 
  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229."; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.". 
  3. Le amministrazioni competenti: 
    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  54  del  presente
decreto; 
    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.