ART. 50 
 
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR
                               e PNC) 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle
determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e
PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere
sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta
dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
Europea. 
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50. 
  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.