ART. 51 
 
         (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) 
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2: 
      2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita   dalla   seguente:   "a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  fermo  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"; 
      2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore  a
75.000 euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016"; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al  comma  2,  le  parole  "agli  articoli  61  e  62"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62"; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2)al comma 2, le parole  "su  determinazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "su parere"; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  "ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,"; 
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al  contenuto  della   determinazione   della   collegio
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile."; 
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti:
"e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter"; 
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi, deflattivi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente"; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020, si  applicano  alle  procedure  avviate
dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
con il presente decreto.