ART. 52 
 
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime  misure  di
                riduzione delle stazioni appaltanti) 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
      1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      1.2. alla lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole ", limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021 e  dal  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dalle  risorse
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more
di  una  disciplina  diretta   ad   assicurare   la   riduzione,   il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di province. 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      6) al comma 7, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta."; 
      7) al comma 10, le parole  "Fino  al  31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023"; 
      8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31  dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".