ART. 54 
 
(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori  agli  interventi
per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici  del
             mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo) 
 
  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017,  confluiscono,
a cura  della  Prefettura-UTG  dell'Aquila,  nell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.