ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione) 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"; 4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.