ART. 55 
 
        (Misure di semplificazione in materia di istruzione) 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
      3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole  "31  dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2026"; 
      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo; 
      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge  n.  76
del 2020, come modificato dal presente decreto,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera  a),  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  28
agosto 2018, n. 129; 
      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
proprietari degli edifici.