ART. 56 
 
(Disposizioni in materia  di  semplificazione  per  l'attuazione  dei
programmi del Ministero della salute ricompresi nel  Piano  nazionale
                      di ripresa e resilienza) 
 
  1. Per i programmi di  edilizia  sanitaria  indicati  nel  PNRR  di
competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di
cui all'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  il  permesso  di  costruire  puo'
essere rilasciato in  deroga  alla  disciplina  urbanistica  ed  alle
disposizioni  di  legge   statali   e   regionali   in   materia   di
localizzazione delle  opere  pubbliche;  i  medesimi  programmi,  ove
riconducibili alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001,  possono
essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato  decreto
del Presidente della Repubblica, delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e  dei  regolamenti  edilizi  locali,  fermo  restando  il
rispetto  delle  disposizioni,  nazionali   o   regionali,   igienico
sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e  di  statica  degli
edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle  sui
vincoli idrogeologici nonche' di quelle sul risparmio energetico. 
  2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  la
disciplina del  contratto  istituzionale  di  sviluppo  di  cui  agli
articoli 1 e 6 del decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.