Art. 45
Compensazione per le imprese agricole
1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via
informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva
compete all'istituto previdenziale.».