ART. 42
(Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa)
1. Al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei
flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore
elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA, sono individuate
le modalita' con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore
elettrico, prevedendo in particolare:
a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5 a 10;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
di cui al comma 11;
c) i criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano
con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di
riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che
impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che
impiegano combustibili gassosi da biomassa.
3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte
degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b) e' condizionato al
rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle
emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12. Tali criteri
sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di
incentivazione.
4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano
con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti
a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto
prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o
combustibile da biomassa.
5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano con riferimento
all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti
a partire da rifiuti solidi urbani.
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni
agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di
piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida
adottate con decreto non regolamentare del Ministero della
transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, su proposta dell' Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito:
ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di
monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da
materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in
termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero
successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito
indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste
e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno
chiaramente visibile di attivita' umana e nei quali i processi
ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni boschivi
ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversita' sia
stata riconosciuta dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che
la produzione delle predette materie prime non ha interferito con
quelle finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la
produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di
gestione non hanno interferito con la finalita' di protezione della
natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o
dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono
state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si
tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o
in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o
inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o
dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo
il loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla
Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di
interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle
specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversita' e'
stata riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il
raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
di terreni erbosi ad elevata biodiversita'.
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da
materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di
carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli
status seguenti, nel frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo
permanente o per una parte significativa dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di
altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta
superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali
soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in
situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte
stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la metodologia di cui
all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 12.
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da
materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio
2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la
coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano
drenaggio di terreno precedentemente non drenato.
10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della
Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili
da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono soddisfare i
seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare
biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa forestale ha
introdotto e attua leggi nazionali o locali applicabili nell'ambito
della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che
garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di
raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi
internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi di
protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;
4) la realizzazione della raccolta tenendo conto del
mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita' con
l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e
5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita' produttiva
a lungo termine delle foreste;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera
a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di
approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni
elencate alla lettera a).
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della
Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili
da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i
seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento
della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use
change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione
economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale e' parte
dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a
livello nazionale (nationally determined contribution -NDC) ,
relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti
dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che
garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla
raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del
paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come
specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformita'
dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015,
applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le
scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove
che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non
superano gli assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera
a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di
approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e
di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.
12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
calcolata in conformita' all'articolo 44, pari almeno:
a) al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i
biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti
negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
b) al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i
biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti
negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre
2020;
c) al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i
biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti
negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021;
d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il
raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80
per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.
13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo, un impianto
e' considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione
fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati
nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da
combustibili da biomassa.
14. Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili
da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti
per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,
solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei quali
non costituisce condizione per accedere a eventuali regimi di
sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con una potenza
termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza
termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia
di cogenerazione ad alto rendimento, oppure e' prodotta da impianti
per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai
livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori
tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come definiti nella decisione
di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione;
c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza
termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia
di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo
energia elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta
almeno pari al 36%;
d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la cattura e lo
stoccaggio del CO2 da biomassa.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa
dopo il 25 dicembre 2021 sono presi in considerazione ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione
effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano
combustibili fossili quale combustibile principale e non vi e' un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di
cogenerazione ad alto rendimento.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' aggiornato il decreto ministeriale 14 novembre
2019. Nelle more dell'aggiornamento continua ad applicarsi il
predetto decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti
con il presente decreto.
17. Le disposizioni del presente articolo, laddove applicabili,
derogano alle previsioni di cui agli articoli 7-ter e 7-quinquies del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 42:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella G.U.R.I. 13 dicembre
1991, n. 292.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare), e' pubblicata nella G.U.R.I. 18
gennaio 1983, n. 16.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche) e' pubblicato nella G.U.R.I. 23 ottobre 1997,
n. 248.
- La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione del 31 luglio 2017 (che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a
norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, per i grandi impianti di combustione) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 18 agosto 2017, n. L. 212.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche). -
(omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma
8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli
operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4,
parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con
potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al
fine di valutare l'eventuale predisposizione del
funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione
ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di
generazione elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
conversione della produzione in cogenerazione ad alto
rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento
sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore
di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di
valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti
esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione
di energia termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
calore di scarto degli impianti industriali situati nelle
vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di
biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un
ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del
presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di
cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ove esistenti.
(omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 7-ter e
7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
(Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel)
pubblicato nella G.U.R.I 27 aprile 2005, n. 96:
«Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti). - 1. I criteri di sostenibilita' che i
biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo
7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri
si applicano indipendentemente dal fatto che le materie
prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del
territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a
partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai
residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di
sostenibilita' definiti al comma 2.
2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di
emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:
a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti
operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50%
a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi
al 5 ottobre 2015 o in precedenza.
2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto
serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in
conformita' all'articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
un elevato valore in termini di biodiversita', ossia
terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano
uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che
abbiano o meno conservato detto status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati
in modo significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della
natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del
paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non
venga dimostrato che la produzione delle predette materie
prime e le normali attivita' di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle
aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia,
le aree protette individuate ai sensi della legge del 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree
marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n.
979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura
2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree e dei siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o
specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione,
riconosciute da accordi internazionali ratificati
dall'Italia o incluse in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo
loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater,
paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree in questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i
quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi
che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che
mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto
delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel
gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel
frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia
terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per
una parte significativa dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore ad un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non
vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio
della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni
di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non
si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie
prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio
2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che erano
torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite
prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali
materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie
prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime
devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e
delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella
parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai
requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni
agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e' consentito rifiutare per motivi di
sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai
fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso
rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a
5.»
«Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
biocarburanti). - 1. Ai fini di quanto previsto
all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
biocarburanti sono cosi' calcolate:
a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un
valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a
effetto serra associate alla filiera di produzione del
biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti,
calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e'
uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore
standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei
fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C,
punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui
all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati
per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti
gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato
V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni
di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di
materie prime agricole diversi da quelli standard che siano
stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva
2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/ UE.
Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS
ricadenti all'interno del territorio nazionale sono
trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(68).
3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole
in territori esterni all'Unione europea e' possibile
utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra
diversi da quelli standard che siano stati calcolati
all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al
comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva
2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 38 (Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi). - 1. Fatto salvo quanto
previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i
biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica
o per il raffrescamento possono essere computati per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere
agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati
sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se
rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per
il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi
si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento
attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto
19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa
riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi
richiamati.».