ART. 43
(Verifica della conformita' con i criteri di sostenibilita' e di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)
1. Per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e
42, e' certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi,
combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non
biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine,
tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione
aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione.
2. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita'
garantisce:
a) che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di
produzione forniscano le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e del
criterio delle riduzioni delle emissioni, nonche' tutte le
informazioni previste dal decreto che disciplina il Sistema nazionale
di certificazione di cui all'articolo 42, comma 15;
b) un livello adeguato di verifica indipendente da parte terza delle
informazioni presentate per:
1) accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici
siano precisi, affidabili e a prova di frode, valutando anche la
frequenza e il metodo di campionamento usati e la solidita' dei
dati;
2) verificare che i materiali non siano stati intenzionalmente
modificati o scartati in modo che la partita o parte di essa
potesse diventare un rifiuto o residuo.
3. Nel caso delle biomasse forestali, relativamente alla
dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42, commi 9, lettera
a), e 10, lettera a), il livello di verifica indipendente da parte
terza deve essere garantito a partire dal primo punto di raccolta
delle stesse.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al comma 1 lettere a) e
b) dell'articolo 42 siano mantenuti lungo tutta la catena di consegna
dei combustibili di cui al comma 1, dalla materia prima al prodotto
finito, gli operatori economici e i fornitori utilizzano un sistema
di equilibrio di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi,
di prodotti finiti con caratteristiche diverse in termini di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
siano mescolate, all'interno di un unico luogo geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura, un
sito di trasmissione e distribuzione o un impianto logistico o di
trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un
unico soggetto; nel caso in cui non si verifichi la miscelazione
fisica tra due o piu' partite, la miscelazione e' comunque
ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un
punto di vista chimico-fisico;
b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di
sostenibilita', sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino
associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla
miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di
sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma di tutte le
partite aggiunte alla miscela in un arco di tempo predefinito;
d) includa informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente
erogato per la produzione della partita;
e) consenta che partite di materie prime aventi un diverso
contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento,
a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro
contenuto energetico.
5. Se una partita e' trasformata, le informazioni sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei combustibili
di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
termini di sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a
effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari
al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e
la massa delle materie prime che entrano nel processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di
cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore
di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.
6. Il Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi del
Comitato di cui all'articolo 39, comma 10, controlla il funzionamento
degli organismi di certificazione che effettuano verifiche
indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di
certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, tutte le informazioni pertinenti necessarie
per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il
luogo dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata
conformita', il Ministero della transizione ecologica informa senza
ritardo il sistema volontario.
7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico previste all'articolo 39, comma 6, gli operatori economici
forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del
rispetto dei criteri di sostenibilita' e di risparmio delle emissioni
di gas a effetto serra, rispettando i seguenti criteri:
a) aderiscono al Sistema nazionale di certificazione di cui al comma
1;
b) nel processo di produzione del biocarburante che matura il
riconoscimento alla maggiorazione, le materie prime e il
biocarburante al termine del processo produttivo devono essere
effettivamente impiegati come carburanti;
c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate
alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della
maggiorazione con materie prime finalizzate alla produzione di
biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in
tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti
al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di
tali materie in biocarburanti.
8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie
prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per
fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito web del GSE su
base annuale.
9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo, rilasciate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano
valide purche' le partite a cui si riferiscono vengano immesse in
consumo o utilizzate entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1
primo periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto e successivamente all'entrata in vigore della direttiva (UE)
2001/2018 che utilizzano i parametri ivi contemplati, restano valide
senza la predetta limitazione temporale.
10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 43:
- La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' per i biocarburanti e per i bioliquidi). -
1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le
disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della
direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
anche per la verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei bioliquidi.».