ART. 43 
 
(Verifica della conformita' con i  criteri  di  sostenibilita'  e  di
          riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) 
 
1. Per garantire il rispetto di quanto previsto agli  articoli  39  e
42,  e'  certificata  ogni  partita  di  biocarburanti,   bioliquidi,
combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non
biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato.  A  tal  fine,
tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione
aderiscono   al   Sistema   nazionale   di    certificazione    della
sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione. 
2.  Il  Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita'
garantisce: 
a) che tutti gli operatori economici  appartenenti  alla  filiera  di
   produzione  forniscano  le  informazioni   che   concorrono   alla
   dimostrazione del rispetto dei criteri  di  sostenibilita'  e  del
   criterio  delle  riduzioni  delle  emissioni,  nonche'  tutte   le
   informazioni  previste  dal  decreto  che  disciplina  il  Sistema
   nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 15; 
b) un livello adeguato di verifica indipendente da parte terza  delle
   informazioni presentate per: 
   1) accertare che i sistemi utilizzati  dagli  operatori  economici
   siano precisi, affidabili e a prova di frode, valutando  anche  la
   frequenza e il metodo di campionamento usati e  la  solidita'  dei
   dati; 
   2) verificare che i materiali  non  siano  stati  intenzionalmente
   modificati o scartati in modo che  la  partita  o  parte  di  essa
   potesse diventare un rifiuto o residuo. 
3.  Nel   caso   delle   biomasse   forestali,   relativamente   alla
dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42, commi  9,  lettera
a), e 10, lettera a), il livello di verifica  indipendente  da  parte
terza deve essere garantito a partire dal  primo  punto  di  raccolta
delle stesse. 
4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al comma 1 lettere a) e
b) dell'articolo 42 siano mantenuti lungo tutta la catena di consegna
dei combustibili di cui al comma 1, dalla materia prima  al  prodotto
finito, gli operatori economici e i fornitori utilizzano  un  sistema
di equilibrio di massa che: 
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti  intermedi,  di
   prodotti  finiti  con  caratteristiche  diverse  in   termini   di
   sostenibilita' e di riduzione delle emissioni  di  gas  a  effetto
   serra siano mescolate, all'interno di un  unico  luogo  geografico
   precisamente delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura,  un
   sito di trasmissione e distribuzione o un impianto logistico o  di
   trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia  riferibile  ad
   un  unico  soggetto;  nel  caso  in  cui  non  si   verifichi   la
   miscelazione fisica tra due o piu'  partite,  la  miscelazione  e'
   comunque  ammissibile  purche'  le  partite  in  questione   siano
   miscelabili da un punto di vista chimico-fisico; 
b) imponga   che   le   informazioni   sulle    caratteristiche    di
   sostenibilita', sulla riduzione delle emissioni di gas  a  effetto
   serra e sul volume delle partite di cui alla  lettera  a)  restino
   associate alla miscela; 
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate  dalla  miscela
   sia  descritta  come   avente   le   stesse   caratteristiche   di
   sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma  di  tutte  le
   partite aggiunte alla miscela in un arco di tempo predefinito; 
d) includa informazioni in merito al tipo di  sostegno  eventualmente
   erogato per la produzione della partita; 
e) consenta che partite di materie prime aventi un diverso  contenuto
   energetico siano mescolate a  fini  di  ulteriore  trattamento,  a
   condizione che il volume delle partite sia  adeguato  in  base  al
   loro contenuto energetico. 
5.  Se  una   partita   e'   trasformata,   le   informazioni   sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle  emissioni  di
gas a effetto  serra  della  partita  sono  adeguate  e  riferite  al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti: 
a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si  ottiene
   un unico prodotto destinato alla produzione  dei  combustibili  di
   cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
   termini di sostenibilita' e di riduzione di  emissioni  di  gas  a
   effetto serra sono adeguati applicando un fattore  di  conversione
   pari al rapporto tra  la  massa  del  prodotto  destinato  a  tale
   produzione  e  la  massa  delle  materie  prime  che  entrano  nel
   processo; 
b) quando  dal  trattamento  di  una  partita  di  materie  prime  si
   ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili
   di cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato  un  distinto
   fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa. 
6. Il Ministero della transizione ecologica,  anche  avvalendosi  del
Comitato di cui all'articolo 39, comma 10, controlla il funzionamento
degli  organismi   di   certificazione   che   effettuano   verifiche
indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli  organismi  di
certificazione  trasmettono,  su  richiesta   del   Ministero   della
transizione ecologica, tutte le  informazioni  pertinenti  necessarie
per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il
luogo  dei  controlli.  Qualora  siano  accertati  casi  di   mancata
conformita', il Ministero della transizione ecologica  informa  senza
ritardo il sistema volontario. 
7. Ai fini del  riconoscimento  delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico previste all'articolo 39, comma 6, gli operatori economici
forniscono le informazioni  che  concorrono  alla  dimostrazione  del
rispetto dei criteri di sostenibilita' e di risparmio delle emissioni
di gas a effetto serra, rispettando i seguenti criteri: 
a) aderiscono al Sistema nazionale di certificazione di cui al  comma
   1; 
b) nel  processo  di  produzione  del  biocarburante  che  matura  il
   riconoscimento  alla  maggiorazione,  le  materie   prime   e   il
   biocarburante al termine del  processo  produttivo  devono  essere
   effettivamente impiegati come carburanti; 
c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate  alla
   produzione  di  biocarburanti  che   possono   beneficiare   della
   maggiorazione con materie prime  finalizzate  alla  produzione  di
   biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in
   tutte  le  fasi  della  filiera  di  produzione  di  biocarburanti
   precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione
   finale di tali materie in biocarburanti. 
8. Le informazioni sull'origine geografica  e  sul  tipo  di  materie
prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili  da  biomassa  per
fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito  web  del  GSE  su
base annuale. 
9. Le certificazioni di cui al  comma  1  primo  periodo,  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,  restano
valide purche' le partite a cui si  riferiscono  vengano  immesse  in
consumo o utilizzate entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le certificazioni  di  cui  al  comma  1
primo periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore  del  presente
decreto e successivamente all'entrata in vigore della direttiva  (UE)
2001/2018 che utilizzano i parametri ivi contemplati, restano  valide
senza la predetta limitazione temporale. 
10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
          Note all'art. 43: 
              - La direttiva 2018/2001/UE  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.  39  (Verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita' per i biocarburanti e per i  bioliquidi).  -
          1. Ai fini della  verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita'   dei   biocarburanti,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al provvedimento  di  attuazione  della
          direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni. 
                2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
          anche  per  la  verifica  del  rispetto  dei   criteri   di
          sostenibilita' dei bioliquidi.».