ART. 43 
 
(Verifica della conformita' con i  criteri  di  sostenibilita'  e  di
          riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) 
 
1. Per garantire il rispetto di quanto previsto agli  articoli  39  e
42,  e'  certificata  ogni  partita  di  biocarburanti,   bioliquidi,
combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non
biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato.  A  tal  fine,
tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione
aderiscono   al   Sistema   nazionale   di    certificazione    della
sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione. 
2.  Il  Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita'
garantisce: 
    a) che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di
produzione   forniscano   le   informazioni   che   concorrono   alla
dimostrazione del  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  e  del
criterio  delle  riduzioni  delle   emissioni,   nonche'   tutte   le
informazioni previste dal decreto che disciplina il Sistema nazionale
di certificazione di cui all'articolo 42, comma 15; 
b) un livello adeguato di verifica indipendente da parte terza  delle
informazioni presentate per: 
   1) accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici 
   siano precisi, affidabili e a prova di frode, valutando anche la 
   frequenza e il metodo di campionamento usati e  la  solidita'  dei
dati; 
   2) verificare che i materiali non siano stati intenzionalmente 
   modificati o scartati in modo che  la  partita  o  parte  di  essa
potesse diventare un rifiuto o residuo. 
3.  Nel   caso   delle   biomasse   forestali,   relativamente   alla
dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42, commi  9,  lettera
a), e 10, lettera a), il livello di verifica  indipendente  da  parte
terza deve essere garantito a partire dal  primo  punto  di  raccolta
delle stesse. 
4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al comma 1 lettere a) e
b) dell'articolo 42 siano mantenuti lungo tutta la catena di consegna
dei combustibili di cui al comma 1, dalla materia prima  al  prodotto
finito, gli operatori economici e i fornitori utilizzano  un  sistema
di equilibrio di massa che: 
    a) consenta che partite di materie prime, di prodotti  intermedi,
di  prodotti  finiti  con  caratteristiche  diverse  in  termini   di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra
siano  mescolate,  all'interno   di   un   unico   luogo   geografico
precisamente delimitato, come  un  serbatoio,  un'infrastruttura,  un
sito di trasmissione e distribuzione o un  impianto  logistico  o  di
trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile  ad  un
unico soggetto; nel caso in cui  non  si  verifichi  la  miscelazione
fisica  tra  due  o  piu'  partite,  la  miscelazione   e'   comunque
ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili  da  un
punto di vista chimico-fisico; 
    b)  imponga  che  le  informazioni   sulle   caratteristiche   di
sostenibilita', sulla riduzione delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra e sul volume delle partite  di  cui  alla  lettera  a)  restino
associate alla miscela; 
    c) preveda che la somma  di  tutte  le  partite  prelevate  dalla
miscela sia  descritta  come  avente  le  stesse  caratteristiche  di
sostenibilita', nelle stesse  quantita',  della  somma  di  tutte  le
partite aggiunte alla miscela in un arco di tempo predefinito; 
d) includa informazioni in merito al tipo di  sostegno  eventualmente
erogato per la produzione della partita; 
    e) consenta che  partite  di  materie  prime  aventi  un  diverso
contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento,
a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro
contenuto energetico. 
5.  Se  una   partita   e'   trasformata,   le   informazioni   sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle  emissioni  di
gas a effetto  serra  della  partita  sono  adeguate  e  riferite  al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti: 
    a) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si
ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei  combustibili
di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
termini di sostenibilita' e  di  riduzione  di  emissioni  di  gas  a
effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari
al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale  produzione  e
la massa delle materie prime che entrano nel processo; 
    b) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si
ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di
cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore
di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa. 
6. Il Ministero della transizione ecologica,  anche  avvalendosi  del
Comitato di cui all'articolo 39, comma 10, controlla il funzionamento
degli  organismi   di   certificazione   che   effettuano   verifiche
indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli  organismi  di
certificazione  trasmettono,  su  richiesta   del   Ministero   della
transizione ecologica, tutte le  informazioni  pertinenti  necessarie
per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il
luogo  dei  controlli.  Qualora  siano  accertati  casi  di   mancata
conformita', il Ministero della transizione ecologica  informa  senza
ritardo il sistema volontario. 
7. Ai fini del  riconoscimento  delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico previste all'articolo 39, comma 6, gli operatori economici
forniscono le informazioni  che  concorrono  alla  dimostrazione  del
rispetto dei criteri di sostenibilita' e di risparmio delle emissioni
di gas a effetto serra, rispettando i seguenti criteri: 
a) aderiscono al Sistema nazionale di certificazione di cui al  comma
1; 
    b) nel processo di produzione del  biocarburante  che  matura  il
riconoscimento  alla   maggiorazione,   le   materie   prime   e   il
biocarburante  al  termine  del  processo  produttivo  devono  essere
effettivamente impiegati come carburanti; 
    c) non e' ammessa la miscelazione tra materie  prime  finalizzate
alla  produzione  di  biocarburanti  che  possono  beneficiare  della
maggiorazione  con  materie  prime  finalizzate  alla  produzione  di
biocarburanti che non possono beneficiare di  tale  maggiorazione  in
tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti
al perimetro individuato dal processo  di  trasformazione  finale  di
tali materie in biocarburanti. 
8. Le informazioni sull'origine geografica  e  sul  tipo  di  materie
prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili  da  biomassa  per
fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito  web  del  GSE  su
base annuale. 
9. Le certificazioni di cui al  comma  1  primo  periodo,  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,  restano
valide purche' le partite a cui si  riferiscono  vengano  immesse  in
consumo o utilizzate entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le certificazioni  di  cui  al  comma  1
primo periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore  del  presente
decreto e successivamente all'entrata in vigore della direttiva  (UE)
2001/2018 che utilizzano i parametri ivi contemplati, restano  valide
senza la predetta limitazione temporale. 
10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 43: 
              - La direttiva 2018/2001/UE  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.  39  (Verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita' per i biocarburanti e per i  bioliquidi).  -
          1. Ai fini della  verifica  del  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita'   dei   biocarburanti,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al provvedimento  di  attuazione  della
          direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni. 
                2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
          anche  per  la  verifica  del  rispetto  dei   criteri   di
          sostenibilita' dei bioliquidi.».