ART. 44
(Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei
bioliquidi e dei combustibili da biomassa)
1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti
dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da
biomassa ai fini dell'articolo 42, comma 11, e' calcolata in uno dei
modi seguenti:
a) se l'Allegato VI, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti
e i bioliquidi, e l'Allegato VII, parte A per i combustibili da
biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di
produzione e se il valore per questi biocarburanti o bioliquidi
calcolato secondo l'Allegato VI, parte C, punto 7, e per i
combustibili da biomassa calcolato secondo l'Allegato VII, parte
B, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore
standard;
b) si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia
definita nell'Allegato VI, parte C, per quanto riguarda i
biocarburanti e i bioliquidi, e nell'Allegato VII, parte B per i
combustibili da biomassa;
c) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle
formule di cui all'Allegato VI, parte C, punto 1, ove i valori
standard disaggregati di cui all'Allegato VI, parte D o E, possono
essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati
secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, sono
utilizzati per tutti gli altri fattori;
d) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle
formule di cui all'Allegato VII, parte B, punto 1, ove i valori
standard disaggregati di cui all'Allegato VII, parte C, possono
essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati
secondo la metodologia definita nell'Allegato VII, parte B, sono
utilizzati per tutti gli altri fattori.
2. Il Ministero della transizione ecologica puo' presentare alla
Commissione europea una o piu' relazioni comprendenti informazioni
sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla
coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro
territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unita'
territoriali per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS piu'
disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. Tali
relazioni sono corredate dalla descrizione del metodo e dei dati
utilizzati per calcolare il livello di emissioni che prenda in
considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento
atteso delle materie prime. I valori delle emissioni di gas a effetto
serra cosi' calcolati per ciascuna area NUTS e derivanti dalla
coltivazione di materie prime agricole possono essere utilizzati in
alternativa a quelli di cui al comma 1, purche' siano approvati dalla
Commissione europea mediante atti di esecuzione.
Note all'art. 44:
- Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (relativo
all'istituzione di una classificazione comune delle unita'
territoriali per la statistica - NUTS) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154.