ART. 44 
 
(Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti,  dei
             bioliquidi e dei combustibili da biomassa) 
 
1. La riduzione delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  derivanti
dall'uso  di  biocarburanti,  di  bioliquidi  e  di  combustibili  da
biomassa ai fini dell'articolo 42, comma 11, e' calcolata in uno  dei
modi seguenti: 
a) se l'Allegato VI, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti
   e i bioliquidi, e l'Allegato VII, parte A per  i  combustibili  da
   biomassa, fissano  un  valore  standard  per  la  riduzione  delle
   emissioni di  gas  a  effetto  serra  associate  alla  filiera  di
   produzione e se il valore per questi  biocarburanti  o  bioliquidi
   calcolato secondo l'Allegato  VI,  parte  C,  punto  7,  e  per  i
   combustibili da biomassa calcolato secondo l'Allegato  VII,  parte
   B, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore
   standard; 
b) si utilizza il  valore  reale  calcolato  secondo  la  metodologia
   definita  nell'Allegato  VI,  parte  C,  per  quanto  riguarda   i
   biocarburanti e i bioliquidi, e nell'Allegato VII, parte B  per  i
   combustibili da biomassa; 
c) si utilizza un valore risultante dalla  somma  dei  fattori  delle
   formule di cui all'Allegato VI, parte C, punto  1,  ove  i  valori
   standard disaggregati di cui all'Allegato VI, parte D o E, possono
   essere utilizzati per alcuni fattori e i  valori  reali  calcolati
   secondo la metodologia definita nell'Allegato VI,  parte  C,  sono
   utilizzati per tutti gli altri fattori; 
d) si utilizza un valore risultante dalla  somma  dei  fattori  delle
   formule di cui all'Allegato VII, parte B, punto 1,  ove  i  valori
   standard disaggregati di cui all'Allegato VII,  parte  C,  possono
   essere utilizzati per alcuni fattori e i  valori  reali  calcolati
   secondo la metodologia definita nell'Allegato VII, parte  B,  sono
   utilizzati per tutti gli altri fattori. 
2. Il Ministero della  transizione  ecologica  puo'  presentare  alla
Commissione europea una o piu'  relazioni  comprendenti  informazioni
sulle emissioni tipiche  di  gas  a  effetto  serra  derivanti  dalla
coltivazione  delle  materie  prime  agricole  delle  zone  nel  loro
territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle  unita'
territoriali per la statistica  (NUTS)  o  a  un  livello  NUTS  piu'
disaggregato conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1059/2003  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003.  Tali
relazioni sono corredate dalla descrizione  del  metodo  e  dei  dati
utilizzati per calcolare  il  livello  di  emissioni  che  prenda  in
considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento
atteso delle materie prime. I valori delle emissioni di gas a effetto
serra cosi' calcolati  per  ciascuna  area  NUTS  e  derivanti  dalla
coltivazione di materie prime agricole possono essere  utilizzati  in
alternativa a quelli di cui al comma 1, purche' siano approvati dalla
Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1059/2003  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  26  maggio  2003  (relativo
          all'istituzione di una classificazione comune delle  unita'
          territoriali per la statistica - NUTS) e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154.