Art. 100 Assegno di sede estera 1. Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno puo' essere altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e organismi all'estero.