Art. 100 
 
                       Assegno di sede estera 
 
  1.   Ai   dipendenti   assegnati   all'estero   presso    organismi
internazionali  ovvero  presso  le  Ambasciate  e  le  Rappresentanze
diplomatiche del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera,  secondo  i
criteri e le  misure  fissati  dall'Agenzia.  L'assegno  puo'  essere
altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso  altri  enti  e
organismi all'estero.