Art. 101 
 
                         Premio di presenza 
 
  1. Nell'aprile di ogni  anno  viene  corrisposto  al  personale  un
premio di presenza in relazione alle presenze in servizio  registrate
nel corso dell'anno precedente. 
  2. Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' a
tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26,
il numero di giornate intere ottenuto dividendo  per  7,5  il  totale
delle ore lavorate al di fuori  del  normale  orario  nelle  giornate
feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle  prestazioni
eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle  festivita'  e
nelle semifestivita'. Le ore lavorate nelle giornate di  sabato  sono
conteggiate in misura doppia. 
  3. Il premio e' determinato secondo le seguenti misure  percentuali
dello stipendio e dell'eventuale assegno di  reggenza  spettanti  nel
mese di pagamento: 
  a) 0,028% da 1 a 226 giorni; 
  b) 0,045% da 227 a 241 giorni; 
  c) 0,100% da 242 a 315 giorni; 
  d) 0,180% da 316 giorni in poi. 
  4. Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si  tiene
conto  delle  assenze  per:   congedo   ordinario;   collocamento   a
disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo  osseo  e  di
cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti  dipendenti  da
causa di servizio; congedo di maternita'  e  di  paternita'  previsto
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge;  congedo  straordinario  per
festivita' soppresse e riduzione dell'orario di  lavoro;  adempimenti
amministrativi  ai  sensi  dell'articolo  43;  riposi   compensativi;
svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione  di
referendum popolari di  cui  alla  legge  25  maggio  1970,  n.  352,
elezioni politiche o amministrative  o  per  il  Parlamento  europeo;
espletamento  delle  funzioni  di  giudice  popolare;  attivita'   di
volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni  e  dei  limiti
previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n.  162,  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613;  permessi,  ai
sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge  n.  104  del  1992;
svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di  cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81;  terapie  salvavita  e
primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie. 
  5. Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente  a
quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di  insufficienza,
ovvero che, durante il  medesimo  anno,  siano  incorsi  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione. 
  6.  Laddove  sia  irrogata  la  sanzione  della   riduzione   della
retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per
il quale e' operata la riduzione viene ridotta nella misura  prevista
dalla sanzione. 
 
          Note all'art. 101: 
              - Per i riferimenti della legge 25 maggio 1970, n.  352
          (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione  e  sulla
          iniziativa legislativa del popolo),  si  rinvia  alle  note
          all'articolo 34. 
              - La legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti  per
          i volontari del  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni
          di soccorso), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          febbraio 1992, n. 47. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          settembre  1994,  n.   613   (Regolamento   recante   norme
          concernenti  la  partecipazione   delle   associazioni   di
          volontariato nelle  attivita'  di  protezione  civile),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  novembre  1994,  n.
          259. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33, commi  3  e  6,
          della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
                «3. A condizione che la persona handicappata non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti.». 
                «6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso.». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.