Art. 104 
 
                 Premio individuale di produttivita' 
 
  1. A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno
non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in
sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione  della  retribuzione
viene corrisposto, nel mese di novembre,  un  premio  individuale  di
produttivita'  nella  misura  del  50%  di  un   quindicesimo   dello
stipendio. 
  2. Il premio viene erogato con  riferimento  all'inquadramento  del
dipendente nel mese di novembre di ciascun anno;  nei  confronti  dei
dipendenti assunti o cessati dal  servizio  nel  corso  dell'anno  di
erogazione il premio viene corrisposto  in  misura  proporzionale  al
servizio prestato.