Art. 104 Premio individuale di produttivita' 1. A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto, nel mese di novembre, un premio individuale di produttivita' nella misura del 50% di un quindicesimo dello stipendio. 2. Il premio viene erogato con riferimento all'inquadramento del dipendente nel mese di novembre di ciascun anno; nei confronti dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato.