Art. 105 
 
Assegno per  mancata  fruizione  del  congedo  straordinario  di  cui
                           all'articolo 35 
 
  1. Qualora il congedo straordinario per  festivita'  soppresse  non
sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese  di  aprile  dell'anno
successivo al dipendente e' corrisposto  un  assegno  commisurato  al
periodo di congedo spettante e non goduto. Ai  fini  del  calcolo  di
tale assegno, vengono  presi  in  considerazione  i  criteri  di  cui
all'articolo 110 e l'inquadramento dell'interessato  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento.