Art. 106 Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e per prestazioni nel giorno di riposo settimanale 1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, siano chiamati a prestare la loro ordinaria attivita' lavorativa in ore comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale. 2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro attivita' lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.