Art. 106 
 
Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00  e
  per prestazioni nel giorno di riposo settimanale 
  1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo  24,  comma  1,  siano
chiamati a prestare la loro ordinaria  attivita'  lavorativa  in  ore
comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta,  per
ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio
diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta  maggiorazione
e' corrisposta in misura proporzionale. 
  2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a  prestare  la
loro attivita' lavorativa  nel  corso  della  giornata  destinata  al
proprio  riposo  settimanale  e'  riconosciuta,  per  ogni   ora   di
prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928  e
moltiplicato per  1,44.  Per  le  eventuali  frazioni  di  ora  detta
maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.