Art. 107 
 
                  Compenso per lavoro straordinario 
 
  1. Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi  oltre  l'orario
settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha  titolo  ad
un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato  sulla  base  delle
seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte  percentuale.
L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e  diviso
per 1928. 
  2. Per le prestazioni fornite  dal  personale  dell'Area  operativa
nelle giornate feriali non lavorative  di  cui  all'articolo  32,  il
compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%. 
  3. Ai dipendenti chiamati a prestare  attivita'  lavorativa:  nelle
giornate di festivita' infrasettimanale; nei giorni semifestivi oltre
la durata prevista dall'articolo 32,  comma  2;  nell'arco  di  tempo
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, eccetto che per i  turni  ai
sensi dell'articolo 24, ovvero oltre la  durata  dell'orario  teorico
medio giornaliero di lavoro nella giornata di riposo  settimanale  di
cui all'articolo 35, viene corrisposto un compenso orario calcolato: 
  a) dividendo per 1928 l'importo complessivo annuo,  maggiorato  del
25%, delle seguenti voci: stipendio, assegno di reggenza,  indennita'
di funzione parte base, indennita' di residenza parte percentuale; 
  b) maggiorando l'importo  cosi'  determinato  secondo  le  seguenti
percentuali: 
      1) 50% per le ore nell'arco 22.00-6.00; 
      2) 60% per le festivita' infrasettimanali, per  le  prestazioni
rese oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2;  nei  giorni
semifestivi e nella giornata di riposo settimanale.