Art. 107 Compenso per lavoro straordinario 1. Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato sulla base delle seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte percentuale. L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e diviso per 1928. 2. Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa nelle giornate feriali non lavorative di cui all'articolo 32, il compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%. 3. Ai dipendenti chiamati a prestare attivita' lavorativa: nelle giornate di festivita' infrasettimanale; nei giorni semifestivi oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nell'arco di tempo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, eccetto che per i turni ai sensi dell'articolo 24, ovvero oltre la durata dell'orario teorico medio giornaliero di lavoro nella giornata di riposo settimanale di cui all'articolo 35, viene corrisposto un compenso orario calcolato: a) dividendo per 1928 l'importo complessivo annuo, maggiorato del 25%, delle seguenti voci: stipendio, assegno di reggenza, indennita' di funzione parte base, indennita' di residenza parte percentuale; b) maggiorando l'importo cosi' determinato secondo le seguenti percentuali: 1) 50% per le ore nell'arco 22.00-6.00; 2) 60% per le festivita' infrasettimanali, per le prestazioni rese oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nei giorni semifestivi e nella giornata di riposo settimanale.