Art. 108 
 
                              Compensi 
 
  1. Per  l'espletamento  di  specifici  compiti  o  in  relazione  a
particolari situazioni di lavoro sono riconosciuti, per ogni giornata
di  effettiva  presenza  in  servizio,  salvo   quanto   diversamente
previsto, i seguenti speciali compensi, pari a quelli previsti per il
personale della Banca d'Italia: 
  a) compenso per i dipendenti addetti alle articolazioni  di  pronta
reazione. Spetta al personale addetto alle  articolazioni  di  pronta
reazione individuate dal Direttore generale, in considerazione  delle
particolari modalita' di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa
(necessita' di presidio continuativo delle strutture, ecc.); 
  b) compenso  per  sfalsamento  dell'orario  di  lavoro.  Spetta  al
personale che anticipi o posticipi l'inizio e il termine  dell'orario
di lavoro giornaliero ai sensi dell'articolo 24, comma 3; 
  c) compenso per turno. Spetta, per  ciascun  turno  interamente  ed
effettivamente svolto, al personale che, ai sensi  dell'articolo  24,
comma 1, presti la propria attivita' lavorativa sulla base di  turni.
Ai fini dell'attribuzione di  tale  compenso,  il  turno  si  intende
interamente ed effettivamente svolto anche in caso  di  fruizione  di
permesso, purche' di durata non superiore a un'ora e non collocato in
testa o in coda al turno stesso; 
  d) compenso  per  reperibilita'.  Spetta,  per  ciascun  turno,  al
personale per il quale sia stato stabilito,  ai  sensi  dell'articolo
29, un obbligo di pronta reperibilita'.