Art. 109 
 
              Modalita' di erogazione delle competenze 
 
  1. Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente. 
  2. A valere sugli emolumenti stabiliti  in  misura  annua,  vengono
erogati nell'anno importi mensili; nel mese di  dicembre  e'  erogata
una  tredicesima  mensilita'  dello  stipendio  e   dell'assegno   di
reggenza. 
  3. Gli emolumenti sono determinati,  salvo  specifiche  previsioni,
sulla base  dell'inquadramento  in  essere  alla  fine  del  mese  di
riferimento. 
  4. Il trattamento economico del personale  decorre  dal  giorno  di
effettivo inizio delle prestazioni e la  corresponsione  dell'importo
mensile  della  retribuzione  relativo  al  mese  di   inizio   delle
prestazioni viene effettuata entro il mese successivo. 
  5. Il personale che cessa dal servizio ha  titolo  alle  competenze
fino  all'ultimo  giorno  di  servizio  prestato.  Per  il  personale
deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui e'
avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento
economico: stipendio, indennita' di residenza, assegno  di  reggenza,
indennita' di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare. 
  6. Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data
di cessazione dal servizio viene di  norma  effettuato  nel  bimestre
successivo al mese di cessazione, anche per  gli  emolumenti  la  cui
corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.