Art. 110 Trattamento economico giornaliero e orario 1. Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze di cui all'articolo 109, nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti voci: stipendio ed indennita' di residenza parte percentuale, nonche', per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', anche l'indennita' di funzione parte base e l'assegno di reggenza. 2. Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico orario.