Art. 110 
 
             Trattamento economico giornaliero e orario 
 
  1. Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze  di
cui all'articolo 109, nei casi in cui ha  rilievo  la  determinazione
del trattamento economico giornaliero,  ivi  comprese  le  trattenute
conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo  stesso  viene  quantificato
nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle  seguenti
voci:  stipendio  ed  indennita'  di  residenza  parte   percentuale,
nonche', per i soli dipendenti appartenenti  all'Area  manageriale  e
alte professionalita', anche l'indennita' di funzione  parte  base  e
l'assegno di reggenza. 
  2. Nei casi in cui ha rilievo  la  determinazione  del  trattamento
economico  orario,  quest'ultimo  viene  quantificato  nella   misura
indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali  frazioni
di ora sono calcolate quote proporzionali del  trattamento  economico
orario.