Art. 111 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Al personale inviato in missione, in localita' distanti non meno
di 25 chilometri e al di fuori della propria residenza  di  servizio,
intendendosi per tale il Comune sede di lavoro, competono: 
  a) la  fruizione  dei  servizi  di  viaggio  messi  a  disposizione
dall'Agenzia e/o il rimborso di eventuali ulteriori spese di  viaggio
sostenute dal dipendente; 
  b) la fruizione  dei  servizi  di  alloggio  messi  a  disposizione
dall'Agenzia; 
  c)  la  diaria  per  i  giorni   di   espletamento   dell'incarico,
limitatamente  alle  missioni  all'estero,  nonche'   a   quelle   in
territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi. 
  2. La limitazione di 25 chilometri di cui al comma  precedente  non
trova applicazione in ipotesi di missione disposte  per  accertamenti
ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio. 
  3. Al dipendente cui sia affidata la responsabilita'  di  posizioni
organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di
inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento
previsto per il segmento superiore. 
  4. Il  personale  inquadrato  nei  segmenti  professionali  fino  a
Consigliere che, in gruppo con elementi  inquadrati  in  un  segmento
superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o
di rappresentanza, ovvero per svolgere,  su  chiamata  dell'Autorita'
Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha  titolo  al
trattamento  di  missione  previsto  per  il  segmento  professionale
immediatamente superiore. 
  5. Al  dipendente  che,  per  motivi  comunque  inerenti  alle  sue
prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia  chiamato
ad assumere incarichi di perizia o di consulenza  tecnica  compete  -
ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione. 
  6. I servizi di viaggio e di  alloggio  utilizzati  dal  dipendente
inviato in missione sono messi a  disposizione  dall'Agenzia  tramite
un'agenzia  di  viaggi,   ovvero   altro   operatore   del   settore,
appositamente selezionata. Qualora per circostanze  eccezionali  tali
servizi non siano forniti dall'agenzia di  viaggi,  ovvero  da  altro
operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i
criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese
sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione. 
  7. Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche  in
relazione alla distanza della localita' di  missione  e  alla  durata
della stessa, le condizioni e i criteri per  il  pernottamento  fuori
residenza, il rientro giornaliero in  residenza,  l'uso  dei  diversi
mezzi di trasporto (treno, aereo,  altri  mezzi  pubblici  di  linea,
mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.