Art. 111 Trattamento di missione 1. Al personale inviato in missione, in localita' distanti non meno di 25 chilometri e al di fuori della propria residenza di servizio, intendendosi per tale il Comune sede di lavoro, competono: a) la fruizione dei servizi di viaggio messi a disposizione dall'Agenzia e/o il rimborso di eventuali ulteriori spese di viaggio sostenute dal dipendente; b) la fruizione dei servizi di alloggio messi a disposizione dall'Agenzia; c) la diaria per i giorni di espletamento dell'incarico, limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi. 2. La limitazione di 25 chilometri di cui al comma precedente non trova applicazione in ipotesi di missione disposte per accertamenti ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio. 3. Al dipendente cui sia affidata la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento previsto per il segmento superiore. 4. Il personale inquadrato nei segmenti professionali fino a Consigliere che, in gruppo con elementi inquadrati in un segmento superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o di rappresentanza, ovvero per svolgere, su chiamata dell'Autorita' Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha titolo al trattamento di missione previsto per il segmento professionale immediatamente superiore. 5. Al dipendente che, per motivi comunque inerenti alle sue prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia chiamato ad assumere incarichi di perizia o di consulenza tecnica compete - ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione. 6. I servizi di viaggio e di alloggio utilizzati dal dipendente inviato in missione sono messi a disposizione dall'Agenzia tramite un'agenzia di viaggi, ovvero altro operatore del settore, appositamente selezionata. Qualora per circostanze eccezionali tali servizi non siano forniti dall'agenzia di viaggi, ovvero da altro operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione. 7. Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche in relazione alla distanza della localita' di missione e alla durata della stessa, le condizioni e i criteri per il pernottamento fuori residenza, il rientro giornaliero in residenza, l'uso dei diversi mezzi di trasporto (treno, aereo, altri mezzi pubblici di linea, mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.