Art. 112 
 
                               Diarie 
 
  1. Limitatamente alle missioni  all'estero,  nonche'  a  quelle  in
territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni  lavorativi,
la diaria compete per ciascuno  dei  giorni  impegnati  in  attivita'
lavorativa fuori dalla residenza di  servizio.  Per  le  missioni  in
Italia, gli importi giornalieri  della  diaria  sono  pari  a  quelli
previsti  per  il  personale  della  Banca  d'Italia  inquadrato  nel
segmento corrispondente. Per  le  missioni  all'estero,  gli  importi
stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati  nelle  misure
previste  per  il  personale  della  Banca  d'Italia  inquadrato  nel
segmento corrispondente. 
  2. La diaria compete anche per i giorni festivi  e  non  lavorativi
compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione  stessa
comporti il pernottamento ai sensi  delle  disposizioni  emanate  dal
Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la
missione in tali giornate. 
  3. Per i dipendenti  incaricati  di  ispezioni,  per  gli  elementi
chiamati dall'Autorita' Giudiziaria  per  perizie  ovvero  per  altri
adempimenti di giustizia, ciascuna diaria e' maggiorata di un importi
pari  a  quello  previsto  per  il  personale  della  Banca  d'Italia
inquadrato nel segmento corrispondente.