Art. 113 Rimborsi spese 1. Per ogni tipologia di missione di durata pari o inferiore a cinque giorni lavorativi, svolta nel territorio nazionale, al personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di diaria - il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione, fermo restando l'obbligo di avvalersi dei servizi di viaggio e alloggio messi a disposizione dall'Agenzia. 2. Il personale inviato in missione all'estero, ovvero in Italia per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi, che ne faccia richiesta puo' essere autorizzato a fruire del medesimo regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria. 3. Ai fini dell'applicazione del regime del rimborso spese, le spese di vitto sono ammesse a rimborso nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.