Art. 113 
 
                           Rimborsi spese 
 
  1. Per ogni tipologia di missione di  durata  pari  o  inferiore  a
cinque  giorni  lavorativi,  svolta  nel  territorio  nazionale,   al
personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di  diaria  -
il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della  missione,
fermo restando l'obbligo  di  avvalersi  dei  servizi  di  viaggio  e
alloggio messi a disposizione dall'Agenzia. 
  2. Il personale inviato in missione all'estero,  ovvero  in  Italia
per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi,  che
ne faccia richiesta puo' essere autorizzato  a  fruire  del  medesimo
regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria. 
  3. Ai fini dell'applicazione del  regime  del  rimborso  spese,  le
spese di vitto sono ammesse  a  rimborso  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.