Art. 115 Norme applicabili al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia 1. Ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 6, del regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Agenzia e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilita' rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126.
Note all'art. 115: - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 2. - 3. Omissis.».