Art. 115 
 
               Norme applicabili al Direttore generale 
              e al Vice Direttore generale dell'Agenzia 
 
  1. Ai  sensi  degli  articoli  5,  comma  6,  e  6,  comma  6,  del
regolamento   di   attuazione   dell'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e  del
Vice Direttore generale dell'Agenzia  e'  definito  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   che    ne    prevede
l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e  dei  livelli  di
responsabilita'  rivestiti,  a  quello   in   godimento   da   parte,
rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale
della Banca d'Italia. 
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e  al
Vice  Direttore  generale  dell'Agenzia  si  applicano  altresi'   le
disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126. 
 
          Note all'art. 115: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.   6   (Organizzazione   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza  nazionale).  -  1.  L'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia sono  definiti  da  un  apposito
          regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
          fino ad  un  numero  massimo  di  otto  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
          trenta articolazioni di livello dirigenziale  non  generale
          nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
          ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 
                2. - 3. Omissis.».