Art. 96 
 
                      Stipendio - Inquadramento 
 
  1.  Lo  stipendio  del  personale  dell'Area  manageriale  e   alte
professionalita' e' articolato in fasce  stipendiali,  corrispondenti
ai segmenti professionali, articolate in  livelli  economici  pari  a
quelli previsti per il personale della Banca d'Italia. 
  2. Lo stipendio del personale dell'Area operativa e' articolato  in
2 fasce stipendiali,  corrispondenti  ai  segmenti  professionali  di
Assistente e Coordinatore, riportati nella tabella in allegato  n.  1
al presente regolamento. Ciascuna fascia  e'  articolata  in  livelli
economici commisurati al trattamento economico  del  personale  della
Banca d'Italia inquadrato nei gradi di: 
  a) Vice Assistente,  Assistente  e  Assistente  superiore,  per  il
personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Assistente; 
  b) Coadiutore, Coadiutore principale, per il personale dell'Agenzia
inquadrato nel segmento di Coordinatore. 
  3. Con provvedimento del Direttore generale la tabella  di  cui  al
comma 2 viene aggiornata periodicamente  al  fine  di  garantirne  la
conformita'  al  trattamento  economico  del  personale  della  Banca
d'Italia. 
  4. All'atto  dell'assunzione,  al  dipendente  e'  riconosciuto  il
livello economico, individuato nel bando di  concorso,  della  fascia
stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione. 
  5. In occasione di avanzamenti di livello economico, al  dipendente
viene riconosciuto  il  livello  economico  immediatamente  superiore
della medesima fascia. 
  6. In occasione di avanzamenti di segmento professionale  nell'Area
manageriale  e  alte  professionalita'  e  nell'Area  operativa,   al
dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico  della
nuova fascia di importo  pari  o  quello  di  importo  immediatamente
superiore allo  stipendio  posseduto  al  momento  della  promozione,
maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza. 
  7. In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale  e
alte professionalita',  ai  dipendenti  e'  riconosciuto  il  livello
economico  di  importo  pari  o  quello  di  importo   immediatamente
superiore allo stipendio percepito. 
  8. Ove, per  effetto  del  superamento  di  concorso  esterno,  sia
previsto l'inquadramento con uno stipendio inferiore a quello goduto,
il dipendente: 
  a) ove gia' inquadrato  nella  fascia,  mantiene  il  piu'  elevato
livello economico; 
  b) ove inquadrato in altra  fascia,  viene  collocato  nel  livello
economico  di  importo  pari  o  quello  di  importo   immediatamente
superiore allo stipendio percepito.