Art. 97 
 
                       Indennita' di residenza 
 
  1. L'indennita' di residenza e'  pari  a  quella  prevista  per  il
personale della Banca d'Italia e si compone di: 
  a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio; 
  b) «parte fissa - conviventi», spettante in base al numero di figli
conviventi di eta'  non  superiore  ai  21  anni  o  assolutamente  e
permanentemente inabili. Tale parte fissa e' maggiorata  nell'ipotesi
in cui il dipendente abbia il coniuge convivente e a carico. 
  2. Il passaggio da una misura all'altra della  parte  fissa,  cosi'
come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono
dal mese successivo a quello  in  cui  si  verificano  mutamenti  nei
relativi presupposti di fatto. 
  3.  Nel  caso  in  cui  entrambi  i   genitori   siano   dipendenti
dell'Agenzia, i figli conviventi  sono  considerati  con  riferimento
soltanto  a  uno  dei  due  dipendenti,  sulla  base   di   specifica
indicazione dei dipendenti medesimi.