Art. 99 Assegno di reggenza 1. Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell'articolo 6, la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento e' corrisposto un assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento professionale superiore.