Art. 99 
 
                         Assegno di reggenza 
 
  1. Al dipendente cui sia affidata, ai  sensi  dell'articolo  6,  la
responsabilita'  di  posizioni  organizzative  proprie  di   segmenti
professionali superiori a quello di inquadramento e'  corrisposto  un
assegno di reggenza pari al 75% della  differenza  tra  lo  stipendio
percepito nel segmento di appartenenza e  quello  che  il  dipendente
stesso  percepirebbe  se  conseguisse  il   passaggio   al   segmento
professionale superiore.