Art. 45
Compensazione per le imprese agricole
1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via
informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva
compete all'istituto previdenziale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa). - 1. Per il triennio
2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui
al comma 1, le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei territori montani particolarmente
svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura
del 75 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e
5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura
del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire
modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (NPS), ivi
compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti
entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero
relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica
trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole
in attivita' devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via
telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai
datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e'
fatto obbligo di inserire nel predetto modello
l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento
condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera.
L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con
priorita' a quelle che presentano valori di manodopera
impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei
valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le
comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di
cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti.
L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
presente comma al servizio competente di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il
compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della
contribuzione sia con riferimento al versante delle
prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata
ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli
finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a
legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e
agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del
presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno
2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a
48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a
288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro
per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al
limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della
citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto
per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. L' articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato.
16. Fermo restando il rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese
agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell' articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e
nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e
nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da
diritti posti precedentemente in pegno ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa
agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a
qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in
via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In
caso di contestazioni, la legittimazione processuale
passiva compete all'istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con i commi da 1 a 16.».