Art. 69. 
                    I mezzi finanziari e le spese 
 
    1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da: 
      le quote del tesseramento; 
      il  finanziamento  pubblico  e  le   risorse   previste   dalle
disposizioni di legge; 
      gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni
e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge; 
      le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste  dall'art.
11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge  n.  13  del
2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    2. Ogni organizzazione di partito puo' promuovere  sottoscrizioni
informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi  del  livello
immediatamente superiore. 
    3. L'importo minimo della tessera e'  stabilito  dalla  direzione
nazionale. 
    4.  Tutte  le  strutture  organizzative,  territoriali  (circoli,
federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia  amministrativa,
finanziaria e contabile. Ciascuna struttura  organizzativa  risponde,
inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti  in
essere e non e'  responsabile  per  gli  atti  compiuti  dalle  altre
articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse
da parte delle articolazioni  territoriali,  il  partito  provvede  a
garantire  le  risorse   necessarie   al   funzionamento   di   dette
articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza. 
    5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. 
    6. La spesa va prioritariamente  e  prevalentemente  impegnata  a
sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di  movimento.  In
ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli
d'apparato centrale.