Art. 69. I mezzi finanziari e le spese 1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da: le quote del tesseramento; il finanziamento pubblico e le risorse previste dalle disposizioni di legge; gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge; le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ogni organizzazione di partito puo' promuovere sottoscrizioni informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi del livello immediatamente superiore. 3. L'importo minimo della tessera e' stabilito dalla direzione nazionale. 4. Tutte le strutture organizzative, territoriali (circoli, federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna struttura organizzativa risponde, inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse da parte delle articolazioni territoriali, il partito provvede a garantire le risorse necessarie al funzionamento di dette articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza. 5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. 6. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. In ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale.