Art. 70. 
                 I bilanci preventivi e i rendiconti 
 
    1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed
approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto. 
    2. Il bilancio preventivo e' predisposto e approvato entro il  31
gennaio di ogni anno. Il  rendiconto  si  chiude  alla  data  del  31
dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il  modello  di
rendiconto  approvato  dalla  direzione  nazionale  e   deve   essere
sottoposto all'approvazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  previsti
dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni.  Al  rendiconto  e'
allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. 
    3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal
tesoriera/e,  esaminati  dal  competente  collegio  di   garanzia   e
sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. 
    4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti  approvati  deve
essere  trasmessa  alle/ai  tesoriere/i  dell'istanza  superiore.   I
rendiconti  dei  comitati  regionali  devono   essere   allegati   al
rendiconto del partito. 
    5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e  dei
rendiconti  alla  tesoreria  nazionale  da  parte   delle   strutture
territoriali e' condizione necessaria all'erogazione, da parte  della
Direzione nazionale  del  partito,  delle  eventuali  sovvenzioni  di
solidarieta' di cui all'art. 69, comma 4. 
    6. Il rendiconto nazionale e' esaminato ed approvato dal Comitato
politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale e' esaminato  ed
approvato dalla Direzione nazionale. 
    7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e
approvati  dai  Comitati  Politici  Regionali,   riuniti   con   le/i
segretarie/i   provinciali    e    le/i    tesoriere/i    provinciali
quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto  di  voto  qualora
non siano componenti del Comitato politico regionale stesso. 
    8. I bilanci preventivi e i  rendiconti  delle  federazioni  sono
esaminati ed approvati dai Comitati politici  federali,  riuniti  con
le/i segretarie/i di  circolo  e  con  le/i  tesoriere/i  di  circolo
quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora  non
siano componenti del Comitato politico federale stesso. 
    9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a
conoscenza delle/degli iscritte/i. 
    10. Il rendiconto nazionale e' pubblicato integralmente, ai sensi
di legge, sul sito web del partito. 
    11.  In  ottemperanza  all'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
460/1997, si fa divieto di  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la  vita
del partito, salvo che non sia imposto per legge. 
    12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in  caso
di scioglimento, ad altra  associazione  od  organizzazione  politica
avente le medesime finalita' politiche  e  ideali.  In  tal  caso  si
dovra' sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma  190
della legge n. 662/1996.