Art. 70. I bilanci preventivi e i rendiconti 1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto. 2. Il bilancio preventivo e' predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalita' previsti dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto e' allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. 3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. 4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al rendiconto del partito. 5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla tesoreria nazionale da parte delle strutture territoriali e' condizione necessaria all'erogazione, da parte della Direzione nazionale del partito, delle eventuali sovvenzioni di solidarieta' di cui all'art. 69, comma 4. 6. Il rendiconto nazionale e' esaminato ed approvato dal Comitato politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale e' esaminato ed approvato dalla Direzione nazionale. 7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e approvati dai Comitati Politici Regionali, riuniti con le/i segretarie/i provinciali e le/i tesoriere/i provinciali quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico regionale stesso. 8. I bilanci preventivi e i rendiconti delle federazioni sono esaminati ed approvati dai Comitati politici federali, riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico federale stesso. 9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a conoscenza delle/degli iscritte/i. 10. Il rendiconto nazionale e' pubblicato integralmente, ai sensi di legge, sul sito web del partito. 11. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge. 12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalita' politiche e ideali. In tal caso si dovra' sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996.