Art. 71. La contribuzione delle/degli elette/i 1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/tori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione nazionale del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale e conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75. 2. I contributi delle/dei consigliere/i provinciali, comunali, circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni territoriali di competenza che ne fissano l'entita' e la ripartizione in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al primo comma del presente articolo. 3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione per le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni disciplinari da parte dei collegi di garanzia competenti. 4. I regolamenti nazionali, di cui al primo comma del presente articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico delle/dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonche' dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente. 5. I regolamenti di cui al comma precedente fissano l'ammontare massimo delle retribuzioni.