Art. 71. 
                La contribuzione delle/degli elette/i 
 
    1. I  contributi  delle/dei  consigliere/i  regionali,  delle/dei
deputate/i,  delle/dei  senatrici/tori   e   delle/dei   parlamentari
europee/i, vengono versati all'amministrazione nazionale del  partito
sulla base di un regolamento approvato dalla  direzione  nazionale  e
conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75. 
    2. I contributi delle/dei  consigliere/i  provinciali,  comunali,
circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a
tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni  territoriali  di
competenza che ne fissano l'entita' e la ripartizione in sintonia con
i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al
primo comma del presente articolo. 
    3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del
collegio  di  garanzia  e  l'automatica  esclusione   da   successive
candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione  per
le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni  disciplinari  da  parte  dei
collegi di garanzia competenti. 
    4. I regolamenti nazionali, di cui al primo  comma  del  presente
articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si
atterranno al principio di fissare il trattamento economico delle/dei
rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli  oneri
collegati al  mandato,  nonche'  dei  diritti  acquisiti  in  materia
retributiva, in misura pari a quella dei  funzionari  di  partito  di
livello corrispondente tenuto conto  delle  retribuzioni  del  lavoro
dipendente. 
    5. I regolamenti di cui al comma precedente  fissano  l'ammontare
massimo delle retribuzioni.